Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 38729/2025 del 01/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda una condanna per avere reso, in due Dichiarazioni Sostitutive Uniche presentate per ottenere il reddito di cittadinanza, una dichiarazione non veritiera circa la disponibilità di un immobile in locazione, nonostante il contratto fosse cessato anni prima, così da percepire anche la maggiorazione prevista per i locatari. La Corte d'appello aveva confermato la condanna, ritenendo la falsità rilevante, sussistente il dolo, non concedibili le attenuanti generiche, non applicabile la particolare tenuità del fatto e corretta la revoca della sospensione condizionale della pena. Nel ricorso per cassazione la difesa ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione: ha contestato la prova della mancanza dell'alloggio al momento della domanda, ha dedotto che il diniego delle attenuanti non considerava la condizione familiare dell'imputata, ha sostenuto che il fatto fosse tenue e che non vi fosse reale offensività per la pubblica amministrazione, e ha inoltre censurato la revoca della sospensione condizionale per asserita mancanza di verifica dei presupposti e per insufficiente individuazione della sentenza oggetto di revoca.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi relativi alla sussistenza del reato, al dolo, al diniego delle attenuanti generiche, all'esclusione della particolare tenuità del fatto e alla revoca della sospensione condizionale della pena. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle Ammende, secondo l'art. 616 c.p.p., rilevando l'assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 7, commi 1 e 2, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4

    La norma incriminatrice punisce le false dichiarazioni rese per ottenere il reddito di cittadinanza; la falsità è rilevante anche quando incide solo sulla maggiore quantificazione del beneficio, non solo sulla sua spettanza in sé.

  • art. 133 c.p.

    I criteri di commisurazione della pena possono sorreggere il diniego delle attenuanti generiche; il giudice può valorizzare i precedenti penali e la personalità negativa dell'imputata.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto va esclusa quando l'offesa non sia tenue alla luce di parametri oggettivi, quali durata della condotta e ammontare del profitto indebito; non è necessaria l'analisi di tutti i parametri se uno decisivo risulta insussistente.

  • art. 168 c.p.

    La revoca della sospensione condizionale ha natura dichiarativa e consegue alla verificazione delle cause legali di revoca; può essere disposta anche in appello senza violare il divieto di reformatio in peius.

  • art. 545-bis c.p.p.

    L'omesso avviso in primo grado non determina nullità della sentenza; la giurisprudenza richiamata lo collega piuttosto a una implicita valutazione di insussistenza dei presupposti per le pene sostitutive.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • In materia di reddito di cittadinanza, integra il reato la falsità nella dichiarazione finalizzata non solo a ottenere indebitamente il beneficio, ma anche a conseguire una sua maggiore quantificazione rispetto a quella spettante.
  • La prova del dolo può essere desunta dalla consapevolezza della non veridicità dell'informazione resa e dalla mancanza di una ragione lecita per indicare una circostanza incompatibile con la realtà, quando essa sia funzionale all'ottenimento di un vantaggio economico maggiore.
  • Le attenuanti generiche non spettano automaticamente: il giudice può negarle se la difesa non indica specifici elementi positivi e se emergono profili negativi della personalità dell'imputato valutabili ex art. 133 c.p.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa sulla base di elementi oggettivi quali durata della condotta e importo complessivo del profitto indebito; è sufficiente che il giudice motivi in modo non illogico sull'insussistenza di un presupposto decisivo dell'art. 131-bis c.p.
  • La revoca della sospensione condizionale della pena ha natura dichiarativa e, una volta verificati i presupposti legali, può essere disposta anche nel giudizio di appello senza integrare reformatio in peius.
  • In sede di legittimità non sono censurabili le doglianze che si risolvono in una mera rivalutazione del fatto o in critiche assertive alla motivazione di merito, quando la sentenza impugnata abbia esaminato le fonti di prova e offerto una motivazione logica e congrua.

Come è indicizzato

MaterieIndebita compensazioneImpugnazioniPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiReati tributariProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.