Cassazione Penale, Sentenza n. 23918/2024 del 14/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Pubblico Ministero ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione del Tribunale di Catanzaro che aveva dichiarato non doversi procedere per il delitto di furto di energia elettrica per mancanza di querela. Il PM deduceva inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 624 e 625 c.p., sostenendo la procedibilità d'ufficio del furto di energia elettrica quando il bene è destinato a pubblico servizio (anche tenendo conto della novella del d.lgs. n.150/2022). Il tema centrale era se la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n.7 (beni destinati a pubblico servizio) abbia natura valutativa e se fosse stata adeguatamente contestata nell'imputazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero, ritenendo che la circostanza aggravante prevista dall'art. 625, comma 1, n.7 c.p. abbia natura valutativa ma che, nel caso concreto, il capo di imputazione conteneva elementi descrittivi (in particolare l'allaccio diretto alla rete di distribuzione dell'ente gestore) idonei a rendere manifesto all'imputata che il bene sottratto era posto al servizio di un interesse collettivo. Pertanto il Tribunale aveva errato nel ritenere mancante la querela e/o la procedibilità. La sentenza impugnata è stata annullata e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Catanzaro ai sensi dell'art. 569, comma 4, c.p.p. per nuovo giudizio.
Norme richiamate
richiamato come norma base del reato di furto; il ricorso contestava l'erronea valutazione della procedibilità alla luce delle caratteristiche del furto di energia
art. 625 cod. pen. (circostanze aggravanti)
art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen.
la Corte ha qualificato la circostanza aggravante relativa alla destinazione del bene a pubblico servizio come di natura valutativa: richiede dunque una contestazione adeguata nell'imputazione, salvo che la descrizione fattuale renda evidente tale destinazione
citato come elemento di contesto rispetto alla disciplina recente della materia; la Corte ha ritenuto comunque che la valutazione sulla destinazione del bene rimanga questione di fatto e diritto da accertare
art. 569, comma 4, cod. proc. pen.
art. 569, comma 4 cod. proc. pen.
norma applicata per disporre il rinvio della causa alla Corte d'appello per il relativo giudizio dopo l'annullamento
Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019 (Sorge)
Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge
principio richiamato secondo cui le aggravanti che contengono componenti valutative richiedono una esplicita e adeguata contestazione nell'imputazione per garantire l'effettivo diritto di difesa
Sentenza Drassich c. Italia (Corte EDU)
Corte EDU, Drassich c. Italia, sentenza 11/12/2007
richiamata per l'indicazione che una riqualificazione in peius non preceduta da adeguata contestazione può integrare violazione dell'art. 6 CEDU; sottolinea l'esigenza di informare l'imputato sulle prospettazioni accusatorie
Massime di principio
- La circostanza aggravante prevista dall'art. 625, comma 1, n.7 c.p. (beni destinati a pubblico servizio) ha natura valutativa: non è automaticamente auto-evidente e richiede, in linea di principio, una specifica e adeguata formulazione nell'imputazione.
- Se l'imputazione descrive fatti materiali e qualificativi che, di per sé, rendono manifestamente percepibile la destinazione pubblicistica del bene (ad es. allaccio diretto alla rete di distribuzione dell'ente gestore), tale descrizione può essere sufficiente a consentire l'applicazione dell'aggravante e la procedibilità d'ufficio.
- Per evitare censure, il pubblico ministero dovrebbe esplicitare la natura pubblicistica del bene quando intende fondare la procedibilità sull'aggravante prevista dall'art. 625 n.7; ciò tutela il diritto di difesa e previene sorprese in fase giudiziale.
- Il giudice deve valutare concretamente la destinazione del bene (natura vs destinazione): in presenza di situazioni tecniche o regolatorie complesse (autoproduzione, reti private, ecc.) la verifica può richiedere esame di norme extra-penali e documentazione tecnica.
- L'applicazione dell'aggravante non può avvenire se la sua contestazione non è stata adeguata e tempestiva, poiché ciò potrebbe violare l'art. 6 CEDU; in caso di errore sulla procedibilità la Cassazione può annullare e rinviare il giudizio.
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