Sentenza n. 6542/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza ter, n. -OMISSIS-resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro l'annullamento in autotutela dell'ammissione a un incentivo di 838,55 euro e il conseguente recupero della somma
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiario incentivo)
Prevale il privato
La controversia
L'appellante contestava la sentenza di primo grado e il provvedimento del GSE del 9 settembre 2020, con cui era stata annullata in autotutela l'ammissione agli incentivi prevista dal DM 16 febbraio 2016 per la sostituzione di una stufa a pellet, sul presupposto che la documentazione prodotta, in particolare una fattura, fosse contraffatta. I motivi d'appello riguardavano: la violazione delle garanzie partecipative e del diritto di difesa; il superamento del termine asseritamente perentorio per l'esercizio del potere di riesame; il difetto di istruttoria, l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione, il travisamento dei fatti, l'erronea valutazione dei presupposti, l'irragionevolezza e lo sviamento. In particolare, l'appellante sosteneva che non fosse stata fornita la prova della falsità dei documenti presentati nella propria pratica e che la falsità di documenti prodotti in altre pratiche dal medesimo tecnico non consentisse di presumere automaticamente la falsità della documentazione relativa alla sua domanda.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello applicando il criterio della ragione più liquida e ha esaminato direttamente il terzo motivo, ritenendolo fondato. Dagli atti risultava che il tecnico aveva curato circa 2.400 pratiche, delle quali 1.747 erano risultate false e circa 653 genuine ed effettive. Sebbene il tecnico fosse stato imputato e condannato per truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche, non emergeva che il procedimento penale avesse riguardato i documenti prodotti dall'appellante, che non era stato destinatario di accuse. Il GSE non aveva svolto un'istruttoria autonoma e specifica sulla fattura contestata, limitandosi a desumere la falsità dalla riconducibilità della pratica al tecnico coinvolto nelle falsificazioni. Tale elemento non era sufficiente a dimostrare, né a presumere fino a prova contraria, la falsità della documentazione della singola pratica. Il difetto di prova e di istruttoria ha quindi determinato l'illegittimità del provvedimento di annullamento/decadenza, che è stato annullato, con riforma della sentenza del TAR e accoglimento del ricorso di primo grado. I primi due motivi sono stati assorbiti. Il giudice ha precisato che resta possibile una riedizione del potere da parte del GSE qualora emerga una prova certa della falsità della fattura e ricorrano tutti i presupposti normativi per l'esercizio del potere. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
DM 16 febbraio 2016, art. 6, comma 7, lettere e) e l)
fatture attestanti le spese sostenute per gli interventi oggetto della richiesta d'incentivazione e relative ricevute di bonifici; certificato del corretto smaltimento degli impianti oggetto di sostituzione e smaltimento, ove previsto
La documentazione relativa alle spese sostenute e al corretto smaltimento costituisce documentazione necessaria per l'accesso agli incentivi.
DM 16 febbraio 2016, art. 10, comma 1
Il soggetto responsabile che presenta richiesta di incentivo conserva [...] gli originali dei documenti di cui all'art. 6, comma 7 [...] nonché tutta la ulteriore documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'accesso ai benefici
Il beneficiario deve conservare la documentazione comprovante i requisiti di accesso agli incentivi per consentire i controlli amministrativi e tecnici.
DM 16 febbraio 2016, art. 14, comma 1
Tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'ottenimento degli incentivi deve essere conservata per il periodo di erogazione degli incentivi e per i 5 anni successivi
Il GSE può svolgere controlli sulla documentazione conservata dal beneficiario nel periodo previsto dalla disposizione.
Il provvedimento del GSE era qualificato come annullamento in autotutela; il giudice ha annullato l'atto per difetto di prova e di istruttoria sulla falsità della documentazione, assorbendo la questione relativa al termine per l'esercizio del potere.
art. 88, comma 2, lettera d), c.p.a.
Il Collegio ha richiamato e fatto propria la motivazione di precedenti sentenze della medesima Sezione su fattispecie analoghe.
Massime di principio
- Nell'ambito dei controlli sugli incentivi pubblici, la falsità della documentazione prodotta dal beneficiario deve essere accertata con riferimento alla specifica pratica oggetto di controllo; non è sufficiente presumere automaticamente la falsità perché la pratica sia stata curata da un tecnico che abbia falsificato documenti in altre pratiche.
- La condanna penale del tecnico incaricato per falsificazioni commesse in alcune domande di incentivo non dimostra, in assenza di ulteriori elementi, la falsità dei documenti presentati in una diversa pratica né esonera il gestore dall'obbligo di svolgere un'istruttoria autonoma e specifica.
- L'annullamento o la decadenza da un incentivo pubblico è illegittimo quando l'amministrazione fonda la decisione su una presunzione generale collegata alla condotta irregolare del professionista, senza fornire prova certa o elementi istruttori univoci riferiti alla documentazione del singolo beneficiario.
- L'annullamento giudiziale di un provvedimento di decadenza per difetto di prova della falsità non impedisce all'amministrazione di rieditare il potere, purché acquisisca successivamente una prova certa dell'irregolarità e siano rispettati tutti i presupposti normativi del potere esercitato.
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