Cassazione Penale, Ordinanza n. 39859/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, confermando la decisione di primo grado, lo aveva ritenuto responsabile, a titolo di reato continuato, di due tentativi di furto pluriaggravato di materiale ferroso, sottratto da cose destinate a pubblico servizio o pubblica utilità, con condanna alla pena di tre anni di reclusione ed euro 300 di multa. Con un unico motivo, formalmente qualificato come vizio di motivazione, ha dedotto che la motivazione della sentenza d'appello sarebbe stata non intellegibile, contraddittoria e non aderente alle deduzioni difensive; ne ha quindi chiesto l'annullamento per insussistenza della responsabilità o, in subordine, la rideterminazione del trattamento sanzionatorio con concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze fossero generiche e non specificassero un effettivo e grave vizio logico della motivazione. Quanto alla pena, ha rilevato che la Corte territoriale aveva già motivato in modo logicamente congruo il giudizio di equivalenza tra circostanze, valorizzando la personalità negativa dell'imputato, i precedenti e il fatto che fosse stato più volte sorpreso a rubare nel medesimo cantiere. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 56, 624, comma 1 n. 2 e 7-bis e comma 2, c.p.
richiamati come base normativa della contestazione di tentato furto aggravato; il testo identifica la fattispecie come tentativi di furto pluriaggravato di materiale ferroso sottratto da cose destinate a pubblico servizio o pubblica utilità
il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è riservato al giudice di merito e, se congruamente motivato anche alla luce di alcuni parametri dell'art. 133 c.p., è insindacabile in cassazione
Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838 - 02
richiamata a sostegno del principio sull'insindacabilità in sede di legittimità del bilanciamento tra circostanze se sorretto da motivazione congrua
non citato espressamente nel testo, ma la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende è la conseguenza processuale dell'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure meramente generiche o apodittiche che denuncino un vizio di motivazione senza indicare in modo specifico il reale e grave vizio logico della decisione impugnata.
- Il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione quando la motivazione sia congrua, anche se sintetica, e faccia riferimento ad alcuni dei parametri dell'art. 133 c.p.
- La valutazione del trattamento sanzionatorio non è censurabile in cassazione come vizio di motivazione se la sentenza impugnata ha spiegato in modo non illogico le ragioni della pena irrogata, valorizzando elementi quali precedenti penali e modalità concrete della reiterazione del reato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- La contestazione di tentativo e di aggravanti nel furto richiede, ai fini della tenuta della decisione, che il giudice di merito abbia correttamente ricostruito la vicenda fattuale e la struttura del reato continuato, mentre in cassazione non è consentita una nuova rivalutazione del merito.
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