Cassazione Civile, Ordinanza n. 06932/2023 del 08/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di ampliamento di una servitù di passaggio proposta dal proprietario di un fondo, domanda respinta in appello con accoglimento della riconvenzionale di negatoria servitutis proposta dalla proprietaria del fondo asseritamente servente. Il ricorrente aveva acquistato il terreno in base a un contratto del 16 marzo 1985 e sosteneva che la C.T.U. avesse confermato l'esistenza di fatto del passo; lamentava inoltre che la Corte d'appello avesse accolto la negatoria senza considerare il contratto e le risultanze peritali, e senza che la controparte avesse provato l'inesistenza dei presupposti della servitù. I motivi di ricorso deducevano violazione degli artt. 1051 e 2697 c.c. per avere la Corte ritenuto non provata l'esistenza del diritto reale necessario all'ampliamento, e violazione degli artt. 949 e 2697 c.c. per avere accolto la negatoria servitutis nonostante l'esistenza del passaggio e del titolo invocato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi, esaminati congiuntamente, ritenendoli infondati. Ha affermato che chi chiede l'ampliamento coattivo di una servitù di passaggio deve provare, prima di tutto, l'esistenza della servitù già in atto, non bastando la mera esistenza di un passaggio di fatto o il suo esercizio nel tempo. Ha ritenuto che il contratto richiamato dal ricorrente non fosse idoneo a dimostrare la costituzione della servitù, perché non sottoscritto dalla resistente né dal suo dante causa e perché il titolo si limitava ad attestare l'esistenza del passaggio senza costituire il diritto reale. Ha inoltre precisato che la consulenza tecnica d'ufficio non è un titolo costitutivo della servitù e che, mancando prova di un acquisto per contratto, testamento, usucapione o destinazione del padre di famiglia, la domanda principale non poteva essere accolta. Esclusa l'esistenza del diritto reale preteso dal ricorrente, è stato confermato l'accoglimento della negatoria servitutis proposta in via riconvenzionale dalla proprietaria del fondo servente. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata attività difensiva dell'intimata; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Per l'ampliamento coattivo di un passaggio pedonale e la sua trasformazione in via per veicoli è necessario che preesista una servitù di passaggio, che l'ampliamento sia necessario per la coltivazione o l'uso conveniente del fondo dominante e che il fondo sia intercluso in senso relativo.
L'onere di provare l'esistenza del diritto reale richiesto grava su chi agisce per l'ampliamento della servitù; chi propone negatoria servitutis deve provare il proprio diritto di proprietà e la libertà del fondo dalla servitù vantata da terzi secondo il tipo di azione esercitata.
L'azione negatoria servitutis consente al proprietario di chiedere il riconoscimento della libertà del proprio fondo contro pretese di servitù altrui, con relativo onere probatorio coerente con tale azione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Massime di principio
- Chi domanda l'ampliamento di una servitù di passaggio deve provare l'esistenza della servitù già costituita, non essendo sufficiente dimostrare che il passaggio sia stato esercitato di fatto o che esista da tempo immemorabile.
- L'ampliamento coattivo di un passaggio ex art. 1051 c.c. presuppone la verifica cumulativa della preesistenza della servitù, della necessità dell'ampliamento per l'uso del fondo dominante e dell'interclusione relativa del fondo stesso.
- La servitù prediale si costituisce solo nei modi previsti dalla legge; una consulenza tecnica d'ufficio o la mera descrizione fattuale del tracciato non possono sostituire il titolo costitutivo.
- Nel giudizio di negatoria servitutis il proprietario del fondo può ottenere il riconoscimento della libertà del bene quando l'altrui pretesa servitù non sia provata; il diverso assetto degli oneri probatori dipende dalla specifica azione esercitata.
- Quando il titolo invocato non proviene dal proprietario del fondo asseritamente servente o dal suo dante causa e non contiene una vera costituzione del diritto, esso non è idoneo a dimostrare l'esistenza della servitù.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06867/2023 del 08/03/2023
- ordinanza_civile · 8 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06868/2023 del 08/03/2023
- ordinanza_civile · 8 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06869/2023 del 08/03/2023
- ordinanza_civile · 8 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06870/2023 del 08/03/2023
- ordinanza_civile · 8 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06872/2023 del 08/03/2023
- ordinanza_civile · 8 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06874/2023 del 08/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →