Cassazione Penale, Sentenza n. 40443/2023 del 04/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di tentato furto pluriaggravato (artt. 110, 56, 624, 625 co.1 nn.2 e 7 c.p.), articolando tre censure: (1) violazione di legge e vizio di motivazione rispetto al riconoscimento dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede (n.7), contestando l'illogicità della valutazione nonostante presenza di controllo diretto e dispositivi antitaccheggio e telecamere e chiedendo anche il riconoscimento della particolare tenuità del fatto e l'applicazione dell'art.131-bis c.p.; (2) vizio di motivazione e violazione delle norme sulla determinazione della pena (artt.132 e 133 c.p.), per mancata motivazione circa l'esito della determinazione sanzionatoria al di fuori del minimo edittale; (3) erronea applicazione della legge penale in relazione all'art.2 del d.lgs. n.150/2022, perché il reato sarebbe divenuto procedibile a querela e nel caso di specie mancava la querela, quindi difetta la condizione di procedibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il terzo motivo fondato: con l'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022 il reato ascritto è divenuto procedibile a querela e dalla documentazione risulta la mancata presentazione della querela. Perciò manca la condizione di procedibilità e l'azione penale non può proseguire. Il terzo motivo assorbe i primi due, che rimangono quindi ininfluenti. La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale nei confronti dell'imputato non può proseguire per difetto di querela.
Norme richiamate
Norme richiamate per la configurazione del reato di tentato furto plurimo; utilizzate per inquadrare la fattispecie attribuita all'imputato
Norma che prevede le aggravanti del reato di furto; la n.7 (esposizione alla pubblica fede) è stata oggetto di censura dal ricorrente ma la Corte non è dovuta entrare nel merito sostanziale perché ha annullato per difetto di querela
Norma sulla particolare tenuità del fatto e sulla non punibilità; il ricorrente l'ha invocata per ottenere la non punibilità o una riduzione della pena, ma la Cassazione ha ritenuto la questione assorbita dalla decisione sul difetto di querela
Norme sulla determinazione della pena e sulla motivazione in ordine alla quantificazione della sanzione; il ricorrente le ha invocate per censurare la determinazione della pena in appello, ma la questione è divenuta priva di rilievo dopo l'annullamento per difetto di querela
Norma che, nella parte rilevante, ha modificato la procedibilità di alcune fattispecie rendendole procedibili a querela. La Corte ha interpretato che il reato ascritto al ricorrente è divenuto procedibile solo a querela e, in mancanza di querela, la condizione di procedibilità difetta e l'azione penale non può proseguire
art. 23 co.8 d.l. 28/10/2020 n.137 conv. L. 18/12/2020 n.176
Richiamato per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale secondo le disposizioni transitorie in materia di processo
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in riferimento ai limiti di autosufficienza del ricorso e all'esposizione delle censure, come indicato nella descrizione dei motivi di ricorso
Massime di principio
- Quando una norma (es. d.lgs. n.150/2022) rende un reato procedibile a querela, la mancata presentazione della querela determina il difetto della condizione di procedibilità e impedisce la prosecuzione dell'azione penale.
- Se la condizione di procedibilità manca già nel corso del giudizio, la Cassazione può annullare senza rinvio perché non è possibile proseguire l'azione penale nei confronti dell'imputato.
- Questioni sostanziali relative ad aggravanti o alla particolare tenuità della fattispecie (es. art.131-bis) possono rimanere assorbite se sussiste un vizio procedurale di portata tale da impedire la prosecuzione del processo (come il difetto di querela).
- La difesa deve verificare tempestivamente, e far valere nelle prime fasi processuali, l'eventuale mancanza della querela quando la legge prevede la procedibilità a querela; sollevare la questione può condurre all'estinzione dell'azione penale prima di entrare nel merito delle altre censure.
- La trasmissione di atti e la posizione del pubblico ministero possono essere influenzate dalle modifiche legislative sulla procedibilità: l'assenza di querela è un elemento di fatto verificabile anche d'ufficio dalla Corte, che incide immediatamente sull'ammissibilità della prosecuzione del processo.
- Annullo senza rinvio comporta l'impossibilità di proseguire il processo salvo che la condizione di procedibilità venga validamente instaurata nei limiti e termini previsti dalla legge e nei limiti della prescrizione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40112/2023 del 04/10/2023
- Sentenza penale · 4 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40113/2023 del 04/10/2023
- Sentenza penale · 4 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40114/2023 del 04/10/2023
- Sentenza penale · 4 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40115/2023 del 04/10/2023
- Sentenza penale · 4 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40116/2023 del 04/10/2023
- Sentenza penale · 4 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40117/2023 del 04/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →