Sentenza del 05/04/2018 n. 2150 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Successioni e donazioni - Fondazione - Imposta sulle donazioni - Atto notarile - Riconoscimento giuridico - Superamento dei termini - Esenzione - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata esclusa l'esenzione dall'imposta sulle donazioni. Il riconoscimento giuridico intervenuto oltre tre anni dall'atto notarile non consente di beneficiare dell'agevolazione prevista dall'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 346/1990. La pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata quindi ritenuta fondata.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'applicabilità dell'esenzione prevista dall'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 346/1990 all'atto notarile di costituzione della Fondazione. Il riconoscimento giuridico della Fondazione era intervenuto oltre tre anni dopo l'atto notarile. La questione era quindi se l'esenzione potesse operare nonostante il superamento del termine triennale previsto dalla disciplina.
Norme richiamate
Art. 3, comma 1, d.lgs. n. 346/1990
La norma prevede l'esenzione dall'imposta sulle donazioni in relazione a determinati trasferimenti a favore di enti o fondazioni, ma l'agevolazione è subordinata al rispetto delle condizioni e dei termini previsti dalla disciplina.
Ha reintrodotto l'imposta sulle successioni e donazioni, incidendo sul quadro normativo applicabile agli atti di liberalità e alle relative esenzioni.
Ha convertito, con modificazioni, il d.l. n. 262/2006 e costituisce parte della disciplina di riferimento per l'imposta sulle successioni e donazioni.
Massime di principio
- Le esenzioni fiscali devono essere applicate nel rispetto rigoroso dei presupposti e dei termini stabiliti dalla legge; non è sufficiente che il requisito sostanziale si realizzi successivamente.
- Quando un'agevolazione dipende dal riconoscimento giuridico di un ente, il riconoscimento tardivo può impedire l'applicazione dell'esenzione all'atto originario.
- In situazioni analoghe è essenziale verificare il momento esatto di perfezionamento dell'atto, la data del riconoscimento giuridico e il rispetto del termine triennale.
- La finalità non lucrativa o filantropica della Fondazione, da sola, non consente di superare i limiti temporali previsti dalla normativa fiscale.
- La giurisprudenza richiamata, Cass. n. 16409/2017 e Cass. n. 24813/2008, conferma un'interpretazione restrittiva dei requisiti temporali per fruire dell'esenzione.
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