Sentenza del 05/04/2018 n. 72 - Corte Costituzionale
IRPEF - Agevolazioni ed esenzioni - Immobili di interesse storico-artistico - Regime fiscale speciale - Sostituzione con regime agevolativo - Illegittimità costituzionale - Infondatezza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava la legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 5-quater e 5-sexies, lettera a), del D.L. n. 16 del 2012, convertito dalla L. n. 44 del 2012. Le norme avevano abrogato il precedente regime speciale, che determinava il reddito degli immobili storico-artistici sulla base della minore tariffa d'estimo, sostituendolo con un regime agevolato fondato, in via principale, sul canone di locazione ridotto del 35%, anziché del 5% previsto ordinariamente. Secondo il ricorrente, la modifica avrebbe violato gli artt. 3, 9, secondo comma, e 53 Cost., perché non avrebbe compensato adeguatamente i maggiori costi di manutenzione e i vincoli derivanti dalla tutela culturale, avrebbe assimilato tali immobili a quelli ordinari e avrebbe imposto un reddito non corrispondente all'effettiva capacità contributiva.
La decisione
La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate tutte le questioni sollevate dalla CTP di Novara. Ha ritenuto che il nuovo regime continui a riconoscere una differenza fiscale per gli immobili storico-artistici, mantenendo una riduzione forfettaria del canone locativo pari al 35% e ulteriori agevolazioni eventualmente applicabili. La disciplina è stata considerata coerente con gli obblighi e i vincoli di conservazione dei beni culturali, non irragionevole e compatibile con il principio di capacità contributiva. La Corte ha inoltre affermato che il legislatore può modificare o ridurre un regime agevolativo precedente, purché lo faccia senza arbitrarietà e nel rispetto dei principi costituzionali.
Norme richiamate
Art. 4, commi 5-quater e 5-sexies, lettera a), D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla L. 26 aprile 2012, n. 44
Il reddito imponibile degli immobili di interesse storico o artistico locati è determinato considerando il canone di locazione ridotto del 35%, ferma restando la comparazione con la rendita catastale rivalutata.
La norma ha sostituito il precedente regime basato sulla rendita figurativa con un regime agevolato collegato al reddito locativo effettivo, mantenendo però una riduzione più favorevole rispetto a quella ordinaria.
Art. 11, comma 2, L. 30 dicembre 1991, n. 413
In ogni caso, il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico è determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato.
La disposizione, successivamente abrogata, prevedeva un regime fiscale speciale svincolato dal canone di locazione concretamente percepito.
Art. 3 Costituzione
La Corte ha escluso che la riduzione forfettaria del 35%, insieme alle ulteriori agevolazioni e ai contributi previsti per i beni vincolati, determini un trattamento irragionevole o discriminatorio.
Art. 9, secondo comma, Costituzione
La tutela del patrimonio storico e artistico giustifica il mantenimento di un trattamento tributario differenziato, anche se meno favorevole rispetto al precedente regime.
Art. 53 Costituzione
La tassazione forfettaria del reddito locativo è compatibile con la capacità contributiva, considerata la difficoltà di determinare il reddito effettivo al netto dei rilevanti costi di manutenzione e conservazione.
Art. 15, comma 1, lettera g), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Prevede una detrazione IRPEF del 19% per le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni vincolati.
Art. 35 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
Consente allo Stato di concorrere alle spese di restauro e conservazione dei beni culturali vincolati, fino alla metà o, per interventi di particolare rilevanza, anche per l'intero importo.
Art. 37 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
Prevede la possibilità di contributi in conto interessi per finanziamenti destinati agli interventi conservativi sui beni vincolati.
Massime di principio
- La sostituzione di un regime fiscale speciale con un'agevolazione meno favorevole non è di per sé incostituzionale: il legislatore può modificare o ridurre i benefici fiscali, purché la scelta sia ragionevole e non arbitraria.
- Per gli immobili di interesse storico-artistico deve permanere una differenziazione rispetto agli immobili ordinari, ma la Costituzione non impone necessariamente il mantenimento del trattamento fiscale più favorevole previsto in passato.
- Nel valutare la ragionevolezza dell'imposizione occorre considerare il quadro complessivo delle agevolazioni, detrazioni, contributi e riduzioni riconosciuti al proprietario, non una singola misura isolata.
- La maggiore tassazione del reddito locativo può essere compatibile con la capacità contributiva quando la legge riconosce una riduzione forfettaria destinata a compensare i costi e gli obblighi di conservazione del bene vincolato.
- In casi analoghi, il contribuente non può fondare la pretesa al rimborso sulla sola maggiore onerosità del nuovo regime rispetto a quello precedente; deve dimostrare una violazione concreta dei principi di uguaglianza, tutela culturale o capacità contributiva.
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