Sentenza del 05/04/2018 n. 952 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A seguito di una verifica fiscale relativa agli anni 2006-2011, l'Agenzia delle entrate ha contestato ad A Srl l'utilizzo di fatture emesse da società cartiere per operazioni oggettivamente inesistenti, con conseguente indebita deduzione di costi ai fini IRES e IRAP e indebita detrazione o applicazione dell'IVA mediante reverse charge. Al socio unico C. sono stati imputati, per presunzione, gli utili extracontabili della società, in ragione della ristretta base partecipativa. Gli appellanti hanno dedotto, tra l'altro, la decadenza dell'Ufficio per tardività degli avvisi, l'illegittimità della presunzione di distribuzione degli utili, l'insufficienza della prova delle operazioni inesistenti, l'inadeguatezza della motivazione degli avvisi, l'illegittimità del recupero IVA e delle sanzioni.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha riunito tutti gli appelli per connessione e li ha respinti integralmente, confermando le sentenze di primo grado. Ha ritenuto tempestivi gli avvisi grazie al raddoppio dei termini applicabile alle violazioni penal-tributarie, ha confermato la legittimità della presunzione di distribuzione degli utili al socio unico e ha giudicato sufficienti gli elementi probatori derivanti dalle indagini penali, dai dati bancari, dalle dichiarazioni degli operatori e dalla documentazione sequestrata. È stato inoltre ritenuto illegittimo l'uso del reverse charge per operazioni inesistenti e non è stata disposta alcuna riduzione delle sanzioni. A Srl e il sig. C. sono stati condannati al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle entrate.
Norme richiamate
Art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Consente l'accertamento induttivo o analitico-induttivo del maggior reddito d'impresa sulla base di elementi presuntivi qualificati, tra cui l'utilizzo di costi documentati da fatture relative a operazioni inesistenti.
Art. 38, d.P.R. n. 600/1973
È stato utilizzato per l'accertamento sintetico o presuntivo del maggior reddito personale attribuito al socio.
Art. 331 c.p.p.
Prevede l'obbligo di denuncia dei reati perseguibili d'ufficio. Per i periodi anteriori al 2016, la sussistenza dell'obbligo di denuncia per reati tributari può consentire il raddoppio dei termini di accertamento, secondo la disciplina transitoria applicabile.
Art. 1, comma 132, Legge di stabilità 2016
Tuttavia, in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per alcuno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini ... sono raddoppiati ...
Per i periodi d'imposta anteriori al 2016 mantiene, con i limiti previsti dalla disciplina transitoria, il raddoppio dei termini in presenza di una violazione penal-tributaria comportante obbligo di denuncia.
Art. 295 c.p.c. e art. 39, comma 1-bis, d.lgs. n. 546/1992
La sospensione del giudizio tributario per pregiudizialità non è automatica; nel caso concreto è stata esclusa anche perché i giudizi relativi alla società e al socio erano stati trattati congiuntamente, evitando il rischio di decisioni contrastanti.
Art. 2729 c.c.
Consente il ricorso a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. La ristretta base sociale o la presenza di un socio unico può fondare la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società.
Art. 2, d.lgs. n. 74/2000
Riguarda la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; la contestazione di tale reato ha contribuito a giustificare il raddoppio dei termini di accertamento.
Art. 74, d.P.R. n. 633/1972
Disciplina il meccanismo del reverse charge. Il sistema presuppone operazioni reali e non può essere utilizzato per neutralizzare o eludere i controlli IVA mediante fatture fittizie.
Art. 15 delle preleggi
È stato richiamato per ritenere implicitamente abrogata la clausola di salvaguardia contenuta nella precedente disciplina sul raddoppio dei termini, quando incompatibile con la successiva disciplina transitoria.
Massime di principio
- L'utilizzo di fatture emesse da società prive di struttura operativa, personale, depositi o reale capacità commerciale, soprattutto se accompagnato da bonifici seguiti da prelievi e restituzioni in contanti, può costituire un quadro presuntivo sufficiente a dimostrare l'inesistenza delle operazioni.
- L'Amministrazione finanziaria può utilizzare elementi acquisiti in procedimenti penali, inclusi verbali, intercettazioni, dati bancari e provvedimenti cautelari, purché tali elementi siano conoscibili e valutabili nel giudizio tributario.
- Nelle società a ristretta base partecipativa, e in particolare in presenza di un socio unico, l'accertamento di utili extracontabili può fondare la presunzione semplice della loro distribuzione al socio; quest'ultimo deve fornire una prova concreta contraria.
- La contestazione della genericità dell'avviso non è normalmente sufficiente se l'atto richiama un processo verbale di constatazione e altri documenti che consentono di individuare le operazioni, i soggetti coinvolti e gli elementi della frode.
- Il reverse charge non legittima la detrazione o la neutralizzazione dell'IVA quando manca un'operazione reale: il meccanismo opera solo in presenza dei presupposti sostanziali dell'operazione imponibile.
- Per i periodi d'imposta anteriori al 2016, la verifica della tempestività dell'accertamento richiede di considerare la disciplina transitoria sul raddoppio dei termini e l'esistenza di una violazione penal-tributaria che comporti obbligo di denuncia.
- La riduzione delle sanzioni richiede una specifica contestazione e la dimostrazione di circostanze idonee; la gravità, la reiterazione e l'entità della frode possono giustificare il mantenimento delle sanzioni irrogate.
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