Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 05/04/2018 n. 198 - Comm. Trib. Prov. Brescia

Riqualificazione atti art. 20 d.P.R. 131/1986.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La riqualificazione dell'atto come trasferimento di diritti reali immobiliari è stata esclusa. La cessione di cubatura deve essere assoggettata all'imposta di registro secondo la natura di atto obbligatorio, e non secondo il regime previsto per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari. Ne consegue l'accoglimento della posizione del contribuente e il rigetto della pretesa impositiva fondata sulla diversa qualificazione.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la corretta qualificazione fiscale, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. 131/1986, di un atto avente a oggetto la cessione di cubatura edificatoria. L'Amministrazione finanziaria sosteneva che l'operazione dovesse essere tassata come trasferimento di un diritto reale immobiliare, in ragione degli effetti economici e della funzione dell'atto. La tesi accolta, invece, considera la natura intrinseca e gli effetti giuridici propri del negozio: la cessione di cubatura non comporta il trasferimento di un diritto reale su un immobile, ma determina un'obbligazione tra le parti e una limitazione delle facoltà edificatorie del cedente, funzionale all'utilizzo della volumetria da parte del cessionario.

Norme richiamate

  • Art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico dell'imposta di registro)

    L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente.

    La norma impone di qualificare l'atto in base alla sua natura giuridica effettiva e ai suoi effetti giuridici, senza attribuirgli una diversa natura sulla base degli effetti economici complessivi o dello scopo perseguito dalle parti. Nel caso esaminato, la cessione di cubatura è stata ricondotta a un atto obbligatorio, non a un trasferimento di diritto reale immobiliare.

Massime di principio

  • Ai fini dell'imposta di registro, un atto deve essere qualificato principalmente sulla base della sua struttura giuridica e degli effetti direttamente prodotti, non sulla base della convenienza economica o del risultato economico complessivo dell'operazione.
  • La cessione di cubatura, in assenza di un trasferimento o di una costituzione di un diritto reale su un immobile, tende a essere trattata fiscalmente come negozio obbligatorio.
  • L'Amministrazione finanziaria non può riqualificare automaticamente un negozio come trasferimento immobiliare soltanto perché esso incide sul valore o sulle possibilità di edificazione di un fondo.
  • Per stabilire il corretto trattamento fiscale occorre verificare il contenuto concreto dell'atto, la disciplina urbanistica applicabile e gli effetti giuridici immediati prodotti tra le parti.
  • La qualificazione fiscale ai sensi dell'art. 20 d.P.R. 131/1986 non consente, di per sé, di sostituire alla natura giuridica dell'atto una valutazione basata sul collegamento con altri negozi o sull'obiettivo economico unitario dell'operazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.