Sentenza del 05/04/2018 n. 957 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di imputare al liquidatore e amministratore di una società cancellata dal registro delle imprese le imposte, le sanzioni e gli altri debiti fiscali della società, nonché la legittimità del raddoppio dei termini di accertamento in presenza di una segnalazione di reato per utilizzo di fatture relative a operazioni inesistenti. L'Ufficio sosteneva che il sig. C. avesse personalmente gestito la società, utilizzato fatture inesistenti e distratto risorse societarie, impedendo il pagamento dei debiti tributari.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformando integralmente la sentenza di primo grado che aveva annullato le sanzioni. È stato rigettato il ricorso originario del sig. C., ritenuto responsabile quale amministratore e liquidatore della società estinta. La decisione ha riconosciuto la possibilità di far valere nei suoi confronti la responsabilità prevista dall'art. 2495 c.c. e dall'art. 36 del D.P.R. n. 600/1973, considerando che nella sua persona coincidevano il soggetto autore delle violazioni e il soggetto chiamato a rispondere dei debiti fiscali della società. Il sig. C. è stato inoltre condannato alle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in euro 1.000,00.
Norme richiamate
Art. 2495 del codice civile
I creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.
La cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione, ma non impedisce ai creditori, compreso il Fisco, di agire contro i soci nei limiti delle somme riscosse e contro il liquidatore quando il mancato pagamento sia riconducibile alla sua condotta.
Art. 7 del D.L. n. 269/2003
Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica.
La regola dell'imputazione esclusiva delle sanzioni alla società presuppone una società ancora esistente e una distinzione tra il soggetto autore della violazione e la persona giuridica contribuente. Secondo la sentenza, tale regola non esclude la responsabilità dell'amministratore-liquidatore quando la società è estinta e la persona fisica coincide sostanzialmente con il trasgressore e con il soggetto responsabile del mancato pagamento.
Art. 36 del D.P.R. n. 600/1973
Il liquidatore, gli amministratori e i soci rispondono del pagamento delle imposte dovute dalla società dopo la cancellazione dal registro delle imprese, nei limiti e alle condizioni previste dalla legge.
La norma costituisce uno strumento di tutela dell'Erario e fonda una responsabilità del liquidatore per le imposte non pagate dalla società estinta, soprattutto quando il mancato pagamento deriva da condotte a lui imputabili.
Art. 43 del D.P.R. n. 600/1973
Raddoppio dei termini per l'accertamento in presenza di violazioni che comportano obbligo di denuncia ai sensi del codice di procedura penale.
Il raddoppio dei termini è stato ritenuto utilizzabile poiché l'attività di verifica aveva evidenziato fatti potenzialmente costituenti reato, tra cui l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.
Art. 57 del D.P.R. n. 633/1972
Raddoppio dei termini per l'accertamento IVA in presenza di violazioni penalmente rilevanti.
La disposizione è stata richiamata insieme all'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 per giustificare l'estensione dei termini di accertamento ai fini IVA.
Art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
L'annotazione e l'utilizzo in dichiarazione di una fattura ritenuta relativa a operazioni inesistenti hanno costituito il presupposto per la comunicazione di notizia di reato e per il raddoppio dei termini di accertamento.
Massime di principio
- La cancellazione della società dal registro delle imprese non elimina automaticamente ogni responsabilità fiscale: il Fisco può agire contro soci e liquidatori secondo i presupposti e i limiti previsti dall'art. 2495 c.c. e dall'art. 36 del D.P.R. n. 600/1973.
- Il liquidatore può essere chiamato a rispondere personalmente quando il mancato pagamento dei debiti tributari dipende da sue condotte, come distrazione di risorse, indebiti prelievi o gestione fraudolenta.
- La regola secondo cui le sanzioni fiscali gravano esclusivamente sulla società non impedisce, in ogni caso, l'azione personale contro l'amministratore o liquidatore: occorre distinguere tra la responsabilità sanzionatoria ordinaria della società in vita e la responsabilità personale derivante dalla gestione della società estinta.
- Quando amministratore, liquidatore e soggetto che ha commesso la violazione coincidono, il giudice può ritenere superata la separazione meramente formale tra persona fisica e società, soprattutto se la società è stata utilizzata come schermo apparente.
- La presenza di fatti astrattamente configurabili come reati tributari, adeguatamente segnalati all'autorità giudiziaria, può consentire il raddoppio dei termini per l'accertamento fiscale e IVA.
- La responsabilità personale non è necessariamente illimitata in ogni situazione: deve essere verificata la concreta condotta del liquidatore, il nesso causale con il mancato pagamento e, per i soci, l'eventuale importo riscosso in sede di liquidazione.
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