Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34748/2022 del 20/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 07/05/2021 che aveva riformato parzialmente la sentenza di primo grado (Tribunale di Napoli, 03/01/2014), dichiarando l'estinzione per prescrizione di alcuni reati e rideterminando la pena. Il ricorrente propone tre motivi: (1) vizio di motivazione in relazione all'art. 69 c.p. per presunto diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti e alla recidiva; (2) violazione dell'art. 81 c.p. per mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con un precedente episodio giudicato dal G.U.P.; (3) violazione del divieto di reformatio in peius (riferita anche all'art. 597 c.p.p. commi 3 e 4) per avere la Corte d'appello individuato il reato piu' grave e fissato la pena base in misura superiore al minimo edittale adottato dal Tribunale, con possibile peggioramento della posizione dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: (1) sul primo motivo, operativa la doctrine della "doppia conforme": la sentenza di appello si integra con la motivazione di primo grado e la valutazione discrezionale sul bilanciamento fra attenuanti e aggravanti risulta adeguatamente motivata e non arbitraria; (2) sul secondo motivo, il mancato riconoscimento della continuazione è fondato sulla rilevante distanza temporale fra i fatti e sull'assenza di elementi che evidenzino un progetto criminoso unitario; (3) sul terzo motivo, non è violato il divieto di reformatio in peius perché la rideterminazione della pena per il reato divenuto piu' grave da parte della Corte d'appello è rimasta nei limiti edittali e non ha superato quantitativamente la pena precedentemente determinata. Conseguenze: ricorso inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 69 cod. pen.

    Riferito al bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti: la Corte ha ritenuto che la valutazione discrezionale del giudice di merito (che aveva riconosciuto equivalenza e non prevalenza delle attenuanti) fosse adeguatamente motivata e dunque non sindacabile in Cassazione salvo arbitrarietà, che non è emersa.

  • art. 81 cod. pen.

    Norma sulla continuazione: la Corte ha confermato che il consistente decorso del tempo tra le violazioni è elemento decisivo e, in assenza di altri elementi che dimostrino un progetto criminoso unitario, legittima il mancato riconoscimento della continuazione.

  • art. 624 cod. pen.

    Offesa di furto aggravato: richiamata per individuare i limiti edittali della pena (reclusione da sei mesi a tre anni) e per valutare la legittimità della nuova determinazione della pena base da parte della Corte d'appello.

  • art. 493-ter cod. pen.

    Citato quale reato ritenuto piu' grave in primo grado (nel calcolo originario della pena); la prescrizione di tale reato ha imposto alla Corte d'appello di individuare un nuovo reato piu' grave per rideterminare la pena, operazione ritenuta lecita se non determina un aumento complessivo della pena rispetto al passato.

  • art. 597, commi 3 e 4, cod. proc. pen.

    Riferimento al procedimento di cassazione in relazione alle decisioni di merito: il ricorrente denunciava violazione di queste norme in tema di riforma della pena; la Corte ha ritenuto la censura infondata perché non è stato violato il principio del divieto di reformatio in peius.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena: richiamato quale parametro cui la Corte d'appello doveva attenersi nel rideterminare la pena in relazione al reato divenuto piu' grave, entro i limiti edittali.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e alla somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile, come modificata dalla L. 23/06/2017 n.103.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Citata in relazione all'obbligo di enunciazione sintetica dei motivi nel ricorso per cassazione; il ricorso è risultato conforme ai limiti di enunciazione richiesti.

  • art. 23, comma 8, dl. n. 137/2020 (prorogato dl. n. 105/2021)

    Normativa richiamata in riferimento alla trattazione orale del ricorso su istanza difensiva; disciplina procedurale ammessa e applicata.

Massime di principio

  • La valutazione del bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e la Cassazione interviene solo in caso di manifesta illogicità o arbitrarietà; pertanto, in appello è necessario apportare argomentazioni nuove e rilevanti per ottenere diversa valutazione.
  • Per il riconoscimento della continuazione l'elemento temporale è decisivo: un ampio lasso di tempo tra le condotte, in assenza di elementi che dimostrino un progetto unitario, rende improbabile la contemporaneità progettuale e giustifica il mancato riconoscimento della continuazione.
  • Il divieto di reformatio in peius, nell'appello proposto dal solo imputato, impedisce un peggioramento quantitativo complessivo della pena già fissata in primo grado; tuttavia il giudice d'appello può individuare un diverso reato piu' grave e rideterminare la pena entro i limiti edittali, purché la pena complessiva non superi quella precedentemente determinata.
  • La teoria della "doppia conforme" consente alla Corte di Cassazione di leggere congiuntamente le motivazioni di primo e secondo grado quando sono tra loro coerenti: ciò riduce l'ambito del sindacato di legittimità sulle scelte di merito purché le decisioni siano adeguatamente motivate.
  • Chi impugna in cassazione dovrebbe evitare di riproporre argomentazioni già esaminate e rigettate in appello o in primo grado senza nuove ragioni o elementi di fatto o diritto, perché la Cassazione non è sede per un nuovo sindacato di merito.
  • In caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile la parte ricorrente può essere condannata alle spese e a sanzioni (es. somma alla Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con deterrente per impugnazioni temerarie.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.