Cassazione Penale, Ordinanza n. 25876/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La decisione riguarda un imputato già ritenuto responsabile in primo e secondo grado per un reato in materia di stupefacenti, che ha impugnato la sentenza lamentando, in sostanza, l'inadeguatezza della motivazione sul trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla valutazione delle attenuanti generiche, al giudizio di comparazione e alla determinazione della pena. La Corte osserva che la motivazione della sentenza impugnata è congrua e sufficiente, richiamando i principi secondo cui, in tema di attenuanti generiche e dosimetria della pena, è ammessa anche una motivazione implicita o sintetica e il controllo di legittimità è limitato ai casi di mero arbitrio o di illogicità manifesta, situazioni che nel caso concreto non ricorrono.
La decisione
Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha rilevato che il trattamento sanzionatorio era stato determinato in modo complessivamente ponderato e non arbitrario dalle conformi decisioni di primo e secondo grado, sicché la censura sulla motivazione della pena non era scrutinabile favorevolmente in cassazione. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non essendo emerse ragioni di esonero.
Norme richiamate
È il parametro cui deve essere ricondotto il giudizio sulla dosimetria della pena e sulla valutazione degli elementi rilevanti per le attenuanti generiche e per il bilanciamento delle circostanze.
In caso di ricorso manifestamente infondato o comunque non accolto, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Massime di principio
- In materia di attenuanti generiche, giudizio di comparazione e determinazione della pena, la motivazione del giudice di merito può essere anche implicita o espressa in forma sintetica, purché consenta di comprendere il percorso valutativo seguito.
- Il sindacato della Corte di cassazione sulla dosimetria della pena è limitato alla verifica della presenza di arbitrio o di manifesta illogicità della motivazione, non potendo tradursi in una nuova valutazione del merito.
- Quando la pena è stata determinata in modo coerente e non arbitrario nei gradi di merito, la censura sulla motivazione del trattamento sanzionatorio non è idonea a ottenere l'annullamento della decisione.
- Il ricorso manifestamente infondato comporta l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., con pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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