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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33503/2025 del 09/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Bertin era stato condannato per il reato di cui all'art. 367 cod. pen. (simulazione di reato) per avere il 25/06/2018 presentato una falsa denuncia di furto del proprio zainetto, che in realtà era stato rinvenuto nell'autovettura di Cirnigliaro Giuseppina dove lo aveva lasciato durante un tentativo di furto. Il ricorrente ha eccepito: (i) difetto della condizione di procedibilità perché il furto denunciato sarebbe stato un furto semplice procedibile a querela e nessuna querela era stata sporta; (ii) vizio nella dichiarazione di recidiva, senza adeguata motivazione sulla pericolosità sociale delle precedenti condanne, tutte antecedenti e in molti casi molto remote; (iii) illogicità e carenza di motivazione nella determinazione della pena, ritenuta più alta del minimo edittale senza giustificazioni adeguate.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, con assorbimento degli altri motivi. Ha ritenuto errata la valutazione della Corte d'appello in ordine alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7 cod. pen. (cosa esposta per necessità o consuetudine alla pubblica fede). La Corte ha spiegato che lasciare uno zainetto incustodito su una panchina in luogo aperto al pubblico per distrazione o leggerezza non integra la nozione di 'esposizione per necessità o consuetudine' prevista dalla norma; tali condizioni ricorrono solo quando la custodia è impossibile o resa difficoltosa per ragioni di necessità o quando vi è una prassi sociale consolidata di affidamento. Poiché la fattispecie denunciata non rientrava in tali ipotesi, il furto denunciato non poteva essere considerato procedibile d'ufficio al momento della denuncia; in mancanza della querela, veniva meno la procedibilità necessaria per integrare il reato di simulazione di reato. La modifica normativa successiva (d.lgs. n.150/2022) è irrilevante poiché sopravvenuta. Esito finale: annullamento senza rinvio per insussistenza del fatto.

Norme richiamate

  • art. 367 cod. pen.

    Il reato di simulazione di reato richiede che il reato oggetto della denuncia sia perseguibile d'ufficio o, se procedibile a querela, che la querela sia stata effettivamente proposta; la procedibilità va valutata al momento della denuncia.

  • art. 625 cod. pen., n. 7

    art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.

    L'aggravante riguarda le cose esposte 'per necessità o consuetudine' alla pubblica fede; la Corte la interpreta in senso restrittivo: non rientrano nella nozione gli oggetti lasciati incustoditi per distrazione o leggerezza in luogo aperto al pubblico, mentre possono rientrarvi beni lasciati nell'abitacolo dell'autovettura per esigenze di necessità o oggetti collocati in contesti di affidamento sociale.

  • d.lgs. n.150 del 10/10/2022, art. 2, comma 1, lett. I

    d.lgs. n.150/2022, art. 2, comma 1, lett. I

    La modifica normativa che ha reso procedibile a querela anche il furto aggravato per cose esposte alla pubblica fede è sopravvenuta rispetto ai fatti e quindi irrilevante ai fini della valutazione della procedibilità al momento della denuncia.

Massime di principio

  • Per il reato di simulazione di reato (art. 367 c.p.) è essenziale che il reato denunciato fosse, al momento della denuncia, perseguibile d'ufficio, o che la querela sia stata effettivamente presentata se richiesta; eventuali modifiche legislative successive non incidono sulla valutazione della procedibilità riferita al momento dei fatti.
  • L'aggravante di cui all'art. 625, n. 7 c.p. (cosa esposta per necessità o consuetudine alla pubblica fede) va interpretata restrittivamente: non comprende i casi di mera distrazione o leggerezza nel lasciare beni incustoditi in luogo aperto al pubblico.
  • Nelle contestazioni che riguardano la procedibilità occorre verificare con precisione la fattispecie materiale denunciata e le condizioni concrete di custodia del bene per stabilire se sussista un'interesse all'affidamento sociale o una necessità che giustifichi l'assenza di custodia.
  • Se la Corte di merito applica un'aggravante non aderente alle concrete modalità del fatto, il vizio può essere decisivo ai fini dell'annullamento, anche senza rinvio, quando da ciò derivi l'insussistenza del fatto integrale contestato.
  • In difesa, per casi analoghi, conviene documentare l'assenza di elementi che giustifichino l'aggravante (es. dimostrare che la cosa non era custodita per necessità o in contesti di affidamento) e contestare la procedibilità al momento della denuncia.

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