Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 02696/2023 del 30/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

I proprietari di un fabbricato confinante avevano chiesto l’accertamento della violazione di più distanze legali da parte di una costruzione realizzata dalla società convenuta: distanza di dieci metri tra fabbricati, distanza dalla veduta esistente sul loro immobile, e distanza di cinque metri per la porzione costituita da copertura dei box seminterrati, balconata e falda del tetto. Domandavano l’arretramento delle porzioni asseritamente illegittime e il risarcimento dei danni. La società si era difesa contestando le violazioni e aveva proposto domanda riconvenzionale per ottenere la regolarizzazione di un’apertura sul fabbricato degli attori, ritenuta luce e non veduta. Il tribunale aveva accolto in parte la domanda degli attori, ordinando alcuni arretramenti, e aveva accolto la riconvenzionale. La corte d’appello aveva riformato parzialmente, escludendo l’arretramento del fabbricato sino a dieci metri e del seminterrato, ma confermando il resto. In cassazione i ricorrenti principali deducevano: 1) violazione degli artt. 875 e 877 c.c., sostenendo che non ricorrevano i presupposti per l’aderenza e che mancava la preventiva formalizzazione della volontà di costruire in aderenza; 2) violazione dell’art. 873 c.c. e della disciplina urbanistica locale, sostenendo che il seminterrato, pur emergendo di circa 30 cm., dovesse computarsi come costruzione non interrata ai fini delle distanze; 3) violazione dell’art. 907 c.c. e omesso esame, per mancata considerazione del pregiudizio al diritto di veduta. La resistente proponeva ricorso incidentale contro la qualificazione della balconata come costruzione rilevante ai fini delle distanze e contro la regolazione delle spese.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo del ricorso principale, ritenendo che il seminterrato, pur emergendo dal terreno, dovesse essere considerato costruzione ai fini delle distanze ex art. 873 c.c., poiché la nozione civilistica di costruzione comprende qualsiasi manufatto non completamente interrato avente solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo e i regolamenti comunali non possono restringerla. Ha invece respinto il primo motivo del ricorso principale, qualificando come corretta l’applicazione dell’art. 877 c.c. in presenza di una modestissima intercapedine colmabile e ribadendo che la costruzione in aderenza può ravvisarsi anche in presenza di irregolarità del muro preesistente. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo del ricorso principale per difetto di specificità e mancata riproduzione del motivo di appello asseritamente omesso. Ha respinto il primo motivo del ricorso incidentale sulla balconata, confermando che essa, per struttura ed estensione, integra una costruzione computabile ai fini delle distanze. Il secondo motivo del ricorso incidentale sulle spese è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, che dovrà riesaminare il punto accolto e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 875 c.c.

    richiamato per la disciplina dell’edificazione in aderenza e dell’eventuale facoltà del vicino di procedere previa comunicazione/assetto previsto dalla norma

  • art. 877 c.c.

    la costruzione in aderenza al muro posto sul confine può essere ravvisata anche in presenza di modeste intercapedini derivanti da anomalie edificatorie, se colmabili senza appoggi o spinte sul manufatto preesistente

  • art. 873 c.c.

    la nozione di costruzione, ai fini delle distanze legali, comprende qualsiasi manufatto non completamente interrato con solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo; i regolamenti locali possono solo imporre distanze maggiori, non restringere tale nozione

  • art. 907 c.c.

    invocato per la tutela della veduta, ma il relativo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato per i vizi di legittimità dedotti nei motivi di ricorso

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    la mancata riproduzione specifica del motivo di appello asseritamente omesso rende inammissibile la censura per difetto di autosufficienza

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    richiamati nel motivo incidentale relativo alla compensazione delle spese, motivo poi assorbito

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato nel motivo incidentale in relazione alla motivazione sulla compensazione delle spese

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato nel motivo incidentale in relazione alla motivazione sulla compensazione delle spese

Massime di principio

  • In materia di distanze legali, la nozione di costruzione è unitaria e di fonte codicistica: comprende ogni opera non completamente interrata dotata di stabilità, solidità e immobilizzazione al suolo, a prescindere dalla tecnica costruttiva e dalla qualificazione data dai regolamenti locali.
  • I regolamenti edilizi comunali non possono restringere la nozione di costruzione rilevante ex art. 873 c.c.; il rinvio alle fonti locali consente soltanto di imporre distanze maggiori rispetto a quelle codicistiche.
  • Ai fini dell’art. 877 c.c., la costruzione in aderenza può essere riconosciuta anche quando tra i manufatti esistano piccole intercapedini derivanti da irregolarità edificatorie del preesistente, purché tali spazi siano agevolmente colmabili senza appoggi o spinte sul fabbricato del vicino.
  • Le sporgenze esterne aventi consistenza strutturale e idonee ad ampliare la consistenza del fabbricato, come balconi di apprezzabile profondità e ampiezza, devono essere considerate ai fini del computo delle distanze; restano escluse solo le sporgenze meramente ornamentali.
  • Il ricorso per cassazione che denunci omessa pronuncia su un motivo di appello deve riportare specificamente e integralmente il contenuto del motivo asseritamente non esaminato, altrimenti la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Come è indicizzato

MaterieProprietàProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.