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Parere

Parere n. 774/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto dal signor -OMISSIS- contro la Questura della Provincia di -OMISSIS- e nei confronti della signora -OMISSIS- per l’annullamento del provvedimento prot. n. 0011166 del 23 novembre 2021, notificato in pari data, avente ad oggetto l'applicazione della misura di prevenzione dell'ammonimento del Questore ai sensi dell'art. 8, D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in Legge n. 38 del 23 aprile 2009, in forza del quale è stato ammonito dal "tenere, per il futuro una condotta conforme alla legge e astenersi da ogni interferenza nella vita privata di -OMISSIS- nata il 19.05.1973 a -OMISSIS- e residente a -OMISSIS- in via -OMISSIS- n.17, significando che qualora non ottemperi, reiterando le citate condotte, si procederà d'ufficio nei suoi confronti ai sensi dell'art. 612 bis comma 4 del c.p.".

Giustizia amministrativa202300852

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del provvedimento questorile del 23 novembre 2021 recante ammonimento del Questore ai sensi dell’art. 8 d.l. 11/2009, convertito dalla l. 38/2009

Esito

IMPROCEDIBILITA

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato con ricorso straordinario il provvedimento con cui il Questore gli aveva applicato la misura di prevenzione dell’ammonimento, deducendo violazione di legge, difetto o insufficienza di motivazione, travisamento o erronea valutazione dei fatti ed eccesso di potere nell’esercizio della discrezionalità amministrativa. Il Ministero dell’interno ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per asserita non definitività dell’atto, precisando tuttavia che il ricorrente era stato rimesso in termini a causa di un errore scusabile contenuto nel provvedimento questorile. Nel corso del procedimento il ricorrente è deceduto. Gli eredi, dopo apposito incombente istruttorio disposto dalla Sezione, hanno ratificato la rinuncia al gravame. La questione decisiva è quindi divenuta quella della persistenza dell’interesse alla decisione del ricorso straordinario e degli effetti della rinuncia degli eredi sul procedimento.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che, alla luce della dichiarazione degli eredi e della rinuncia ratificata, non sussistesse più un interesse alla decisione del ricorso. Richiamando il principio dispositivo, ritenuto applicabile anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ha espresso parere per la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. L’eccezione ministeriale di inammissibilità per non definitività dell’atto non è stata esaminata nel merito, risultando assorbita dall’improcedibilità. Anche l’istanza cautelare è stata dichiarata assorbita. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679.

Osservazioni

Sopravvenuta carenza di interesse e rinuncia degli eredi

A seguito del decesso del ricorrente, la Sezione ha acquisito la dichiarazione degli eredi tutti e la ratifica della rinuncia al gravame. La rinuncia ha determinato il venir meno dell’interesse alla decisione e giustificato la declaratoria di improcedibilità.

Istanza cautelare

L’istanza cautelare è stata dichiarata assorbita per effetto dell’improcedibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 8 d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla l. 23 aprile 2009, n. 38

    applicazione della misura di prevenzione dell’ammonimento del Questore

    La disposizione costituisce la base normativa del provvedimento questorile impugnato; il parere non esamina nel merito i presupposti sostanziali dell’ammonimento.

  • art. 612-bis, comma 4, c.p.

    qualora non ottemperi, reiterando le citate condotte, si procederà d'ufficio nei suoi confronti ai sensi dell'art. 612 bis comma 4 del c.p.

    La disposizione è richiamata nel provvedimento di ammonimento quale conseguenza della reiterazione delle condotte; non è oggetto di autonoma valutazione nel parere.

  • art. 9 d.P.R. 29 novembre 1971, n. 1199

    Il parere riguarda il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ma il testo non sviluppa uno specifico richiamo interpretativo alla disposizione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ricorrendone i presupposti a tutela dei diritti o della dignità dell’interessato, consente l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

  • artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il venir meno dell’interesse alla decisione, anche per effetto della rinuncia ratificata dagli eredi del ricorrente deceduto, comporta la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Il principio dispositivo è applicabile anche al rimedio giustiziale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
  • Quando il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, l’istanza cautelare proposta con il ricorso resta assorbita.

Improcedibilità del ricorso straordinario contro l’ammonimento del Questore

Il parere della Sezione Prima riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un privato contro un provvedimento della Questura recante ammonimento ai sensi dell’art. 8 d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla l. 23 aprile 2009, n. 38. Il ricorrente aveva presentato anche un’istanza cautelare.

Motivi del ricorso

Il ricorrente aveva dedotto:

  • violazione di legge e difetto o insufficienza della motivazione;
  • travisamento o erronea valutazione dei fatti;
  • eccesso di potere nell’esercizio della discrezionalità amministrativa.

Il provvedimento impugnato gli intimava di tenere per il futuro una condotta conforme alla legge e di astenersi da interferenze nella vita privata della persona destinataria della tutela, avvertendolo delle conseguenze previste dall’art. 612-bis, comma 4, c.p. in caso di reiterazione delle condotte.

Eccezione dell’amministrazione

Il Ministero dell’interno aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso perché proposto contro un atto ritenuto non definitivo. La relazione ministeriale dava però atto che il ricorrente era stato rimesso in termini, a causa di un errore scusabile contenuto nel provvedimento questorile, per poter esperire le impugnazioni previste.

Decesso del ricorrente e attività istruttoria

Nel corso del procedimento il difensore ha comunicato il decesso del ricorrente, avvenuto il 24 settembre 2023, riferendo anche l’assenza di interesse della coniuge alla prosecuzione del ricorso. Con precedente parere interlocutorio, la Sezione ha ritenuto necessario acquisire una dichiarazione espressa da parte di tutti gli eredi, ai fini della valutazione dell’improcedibilità per mancanza di interesse.

Gli eredi hanno quindi presentato un’istanza di rinuncia al gravame, ratificata e sottoscritta il 17 febbraio 2026, pervenuta alla Sezione il 20 febbraio 2026.

Valutazioni della Sezione

La Sezione ha ritenuto che la rinuncia degli eredi facesse venir meno l’interesse alla decisione del ricorso. Ha affermato che il principio dispositivo trova applicazione anche nel procedimento relativo al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il parere non ha quindi esaminato i motivi concernenti la legittimità dell’ammonimento, né ha deciso l’eccezione ministeriale relativa alla non definitività dell’atto, risultata assorbita dalla sopravvenuta carenza di interesse.

Conclusioni

Il Consiglio di Stato ha espresso parere nel senso di dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L’istanza cautelare è stata dichiarata assorbita.

La Sezione ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché degli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaPericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiProcesso amministrativoAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivoTutela cautelare

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