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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4809/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione e errata qualificazione giuridica del fatto ascritto al capo A) (danno a Esposito Luigi), sostenendo che l'atto avrebbe dovuto essere qualificato come truffa (art. 640 c.p.) oppure come furto/rapina ai sensi degli artt. 624 e 625 c.p. (co. 1, n. 4). Ha altresì contestato la valutazione della prova e la credibilità dei testi che lo avevano identificato.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto le censure del ricorrente generiche e orientate al merito, il che rendeva non scrutinabili in sede di legittimità le critiche sulla valutazione probatoria. La Corte ha condiviso la ricostruzione dei giudici di merito secondo cui lo spossessamento della busta contenente denaro si realizzò non per un consenso viziato dall'inganno, ma per uno "strappo" operato dall'imputato (quindi una sottrazione con violenza sulla cosa), configurando il reato di furto/scippo (art. 624-bis c.p.) e non la truffa. Ha inoltre precisato i limiti dell'aggravante della destrezza, non applicabile nella fattispecie perché l'oggetto era a stretto contatto con la persona e l'azione era uno "strappo" caratterizzato da violenza sulla cosa. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3000,00 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    La Corte ha ritenuto configurabile il delitto di scippo/strappo: lo spossessamento si è verificato con uno strappo della busta dalle mani della vittima, ossia violenza sulla cosa finalizzata all'impossessamento, e non per un consenso viziato.

  • art. 640 c.p.

    La truffa richiede il trasferimento del possesso con il consenso della vittima, anche se viziato da artifici o raggiri; nel caso concreto la Corte ha escluso tale consenso, perciò la fattispecie non era riconducibile all'art. 640.

  • art. 624 c.p. e art. 625 c.p. co. 1, n. 4

    Richiamate dal ricorrente come possibili qualificazioni alternative (furto/rapina), le norme sono state valutate in relazione alla dinamica: la Corte ha preferito qualificare l'azione come strappo ai sensi di 624-bis, distinguendo tra trasferimento con consenso viziato (truffa) e sottrazione senza consenso (furto/strappo).

  • aggravante della destrezza (giurisprudenziale/interpretativa)

    La circostanza aggravante della destrezza sussiste quando l'agente usa particolari abilità o rapidità per eludere la sorveglianza del detentore; non è invece compatibile con il caso di uno "strappo" su cosa a stretto contatto con la persona, dove rileva la violenza sulla cosa.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma a favore della cassa delle ammende, in considerazione dell'inammissibilità evidente del ricorso e della colpa del ricorrente nel proporlo.

  • art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Richiamato in relazione alla modalità di deposito della requisitoria scritta del Procuratore generale che ha chiesto l'inammissibilità, stabilendo limitazioni alla trattazione orale in udienza pubblica.

Massime di principio

  • Differenza tra truffa e furto: se la perdita del possesso è frutto di un consenso (anche viziato da artifizi) si configura truffa; se il bene viene sottratto senza consenso, anche mediante strappo, si configura furto/scippo.
  • Lo 'strappo' su una cosa tenuta a stretto contatto con la vittima (es. busta nelle mani) integra una condotta con violenza sulla cosa, più idonea ad essere qualificata come scippo/furto (art. 624-bis) piuttosto che come delitto caratterizzato dalla destrezza.
  • L'aggravante della destrezza richiede abilità o rapidità tali da eludere la vigilanza del detentore; non è applicabile quando l'impossessamento avviene mediante uno strappo che comporta violenza sulla cosa.
  • In Cassazione non è consentita la mera rivalutazione del fatto o della credibilità delle prove: i motivi che si riducono a una diversa lettura del compendio probatorio, senza specifiche doglianze di diritto o di motivazione, sono inammissibili.
  • Ricorsi fondati su censure generiche o esclusivamente di merito possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.).

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