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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10508/2025 del 22/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Due ex lavoratori subordinati erano stati ammessi al passivo di un fallimento di società datrice di lavoro. La procedura, dichiarata nel 2004 e chiusa nel 2022, era stata ritenuta irragionevolmente lunga per undici anni oltre il termine di ragionevole durata. Il giudice di merito aveva liquidato l’equa riparazione ex legge Pinto in misura di 400 euro per anno di ritardo, poi ridotta dalla Corte d’appello di Milano a 200 euro per anno, tenendo conto del fatto che gran parte del credito era stata pagata dal Fondo di Garanzia INPS entro il periodo di ragionevole durata e che il credito residuo non era bagatellare ma comunque limitato. Il Ministero ha ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 2-bis, comma 3, l. n. 89/2001: per la posizione di uno dei creditori, l’indennizzo avrebbe dovuto essere contenuto entro il solo importo residuo ancora esigibile alla scadenza del termine ragionevole, pari a 1.195,05 euro, per evitare una indebita locupletazione. La questione centrale era quindi se, nel fallimento, il tetto massimo dell’indennizzo ex legge Pinto debba parametrarsi al credito originariamente ammesso al passivo oppure al solo residuo rimasto insoddisfatto dopo pagamenti intervenuti nel corso della procedura.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso del Ministero. Ha richiamato un recente arresto che ha composto il contrasto interpretativo sul significato dell’espressione "valore della causa" e "valore del diritto accertato dal giudice" nell’art. 2-bis, comma 3, l. n. 89/2001, affermando che, nel fallimento, il limite massimo dell’indennizzo per il creditore va individuato nell’ammontare del credito indicato nell’istanza di ammissione e in quello ammesso al passivo, non nel solo residuo ancora insoluto alla fine della durata ragionevole. I pagamenti del Fondo di Garanzia INPS e i riparti fallimentari non fissano il tetto massimo dell’indennizzo, ma possono incidere sulla misura annuale della liquidazione. Nel caso concreto, poiché il credito ammesso al passivo era superiore all’indennizzo liquidato e la Corte d’appello aveva già ridotto sensibilmente il parametro annuo in considerazione dei pagamenti ricevuti e della complessità della procedura, la motivazione è stata ritenuta corretta e non contraddittoria. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione dell’intimato.

Norme richiamate

  • art. 2-bis, comma 3, L. 24 marzo 2001, n. 89

    valore della causa o, se inferiore, valore del diritto accertato dal giudice

    Nel fallimento, il limite massimo dell’indennizzo va riferito al credito originariamente indicato per l’ammissione al passivo e al credito ammesso, non al solo residuo insoddisfatto dopo pagamenti successivi.

  • art. 2-bis, commi 1 e 2, L. 24 marzo 2001, n. 89

    I pagamenti intervenuti nel corso della procedura possono incidere sulla quantificazione del parametro annuo dell’indennizzo, pur non determinando il tetto massimo di cui al comma 3.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo di ricorso è stato formulato come denuncia di violazione o falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Ai fini dell’equa riparazione per irragionevole durata di un fallimento, il limite massimo dell’indennizzo ex art. 2-bis, comma 3, l. n. 89/2001 deve essere individuato nel credito indicato nell’istanza di ammissione e nel credito ammesso al passivo, non nel solo importo residuo ancora da soddisfare alla fine del periodo ragionevole.
  • L’entità del credito effettivamente rimasto insoddisfatto dopo pagamenti parziali o interventi del Fondo di Garanzia può rilevare nella determinazione del quantum dell’indennizzo, incidendo sul parametro annuale di liquidazione, ma non può trasformarsi nel limite massimo assoluto della riparazione.
  • Quando il credito residuo del creditore fallimentare si è notevolmente ridotto per pagamenti già intervenuti, il giudice di merito può legittimamente operare una significativa riduzione del parametro annuale dell’indennizzo, purché la motivazione sia coerente e non contraddittoria.
  • Non è corretto negare o comprimere integralmente l’indennizzo solo perché, al termine della durata ragionevole, il credito residuo sia modesto: occorre verificare se esso sia effettivamente irrisorio e, in ogni caso, resta fermo il riferimento al credito accertato nel passivo ai fini del limite massimo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazioneAccertamento del passivo
IstitutiOnere della prova

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