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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09526/2024 del 09/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria. Nel corso del giudizio di legittimità ha depositato atto di rinuncia al ricorso, rappresentando di aver definito agevolmente la controversia ai sensi del d.l. n. 119/2018. L'Agenzia delle Entrate ha dichiarato di accettare la rinuncia. La decisione riguarda quindi non il merito della lite tributaria, ma gli effetti processuali della rinuncia al ricorso dopo la definizione agevolata.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e dell'accettazione della stessa da parte dell'Agenzia delle Entrate; ha quindi dichiarato estinto il giudizio. Ha disposto la compensazione delle spese. Ha inoltre escluso la debenza del c.d. doppio contributo unificato, osservando che tale misura si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e non può essere estesa analogicamente alla ipotesi di estinzione per rinuncia seguita a definizione agevolata.

Norme richiamate

  • d.l. n. 119/2018

    Richiamato come base della definizione agevolata della controversia che ha condotto alla rinuncia al ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato implicitamente nella parte in cui la Corte esclude il pagamento del doppio contributo unificato nei casi di estinzione del giudizio, limitando la misura ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio.
  • La definizione agevolata della controversia può costituire il presupposto fattuale della rinuncia al ricorso, con conseguente cessazione del processo di legittimità.
  • Il c.d. doppio contributo unificato non è dovuto in caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, poiché la misura ha natura lato sensu sanzionatoria ed è applicabile solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità di interpretazione estensiva o analogica.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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