Cassazione Civile, Ordinanza n. 16771/2023 del 13/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda la liquidazione dei compensi spettanti a cinque amministratori giudiziari per l'attività di custodia e amministrazione di beni sottoposti a sequestro di prevenzione, comprendenti beni mobili e immobili, in prevalenza veicoli, somme su conti correnti e quote societarie. In primo grado il Tribunale di Roma aveva liquidato a carico dell'erario, per incapienza del fondo di gestione, un compenso complessivo di euro 228.000, oltre euro 11.400 per spese, da ripartire in parti uguali tra i cinque ricorrenti, detraendo quanto già anticipato. La Corte d'appello aveva confermato la liquidazione. In cassazione i ricorrenti deducevano, con il primo motivo, falsa applicazione dell'art. 3, comma 9, d.p.r. 177/2015, sostenendo che la norma imporrebbe una liquidazione distinta per ciascuna massa solo in presenza di masse diverse, indipendentemente dal fatto che l'amministrazione sia stata unitaria o separata; con il secondo motivo deducevano falsa applicazione dell'art. 4, comma 1, lett. f), d.p.r. 177/2015, contestando che la maggiorazione del 10% del compenso fosse stata calcolata sul compenso base anziché sul compenso già maggiorato ai sensi dell'art. 3, comma 6.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'art. 3, comma 9, d.p.r. 177/2015 non va letto in senso meramente meccanico e quantitativo, ma nel senso che la distinta liquidazione del compenso dipende dalla effettiva autonomia sostanziale e funzionale delle gestioni, non dalla sola pluralità formale delle masse. Poiché nel caso concreto il Tribunale aveva accertato l'unitarietà della massa da gestire, riconducibile a un unico sodalizio, e i ricorrenti non avevano indicato elementi di fatto idonei a dimostrare gestioni realmente separate, la soluzione adottata è stata ritenuta immune da vizi. Conseguentemente è stato rigettato anche il secondo motivo, che presupponeva la pluralità delle gestioni. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 42, comma 7, d.lgs. 159/2011
È richiamato come base del ricorso avverso il decreto di liquidazione dei compensi dell'amministratore giudiziario.
art. 3, comma 9, d.p.r. 177/2015
"quando i beni sequestrati appartengono a più proposti, per la liquidazione del compenso a norma del presente decreto si procede in relazione a ciascuna massa attiva e passiva"
La Corte lo interpreta in senso qualitativo: rileva la reale distinzione delle gestioni e non la sola pluralità formale delle masse; il compenso distinto spetta quando vi siano gestioni effettivamente separate e autonome.
art. 3, comma 6, d.p.r. 177/2015
È richiamato come parametro per la maggiorazione del compenso, in relazione al quale viene contestata la base di calcolo.
art. 4, comma 1, lett. f), d.p.r. 177/2015
È richiamato dai ricorrenti per contestare la misura della maggiorazione del 10% sul compenso liquidato.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, se dovuto.
art. 1-bis, art. 13, d.p.r. 115/2002
Richiamato quale norma che disciplina l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Quando una norma sulla liquidazione dei compensi utilizza un criterio riferito a "masse" o unità patrimoniali, l'interprete deve verificare se il criterio sia solo formale o se imponga una distinzione sostanziale delle gestioni; la pluralità meramente nominale non è sufficiente a fondare automaticamente più compensi.
- La locuzione che collega il compenso a ciascuna massa attiva e passiva va letta in chiave qualitativa, ossia in relazione alla concreta autonomia funzionale delle gestioni e alle specifiche attività richieste dall'amministratore, non in base a una meccanica corrispondenza tra numero delle masse e numero dei compensi.
- La censura di falsa applicazione di una norma sulla liquidazione del compenso non può prescindere dall'indicazione di elementi di fatto concreti idonei a dimostrare che le masse o le gestioni siano realmente distinte; in difetto, la valutazione del giudice di merito sull'unitarietà della gestione resta insindacabile nei limiti del controllo di legittimità.
- Una doglianza relativa alla base di calcolo di una maggiorazione del compenso è infondata quando presuppone una pluralità di gestioni non accertata in fatto dal giudice di merito.
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