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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34366/2025 del 21/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159/2011. Nel ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, contestando la ribadita sussistenza del reato e lamentando l'apparenza della motivazione sulla declaratoria di responsabilità penale. La Corte rileva però che tali censure erano generiche e, soprattutto, non risultavano devolute al giudice di appello: nell'atto di appello erano stati dedotti solo l'omessa valutazione della particolare tenuità del fatto e la dosimetria della pena. Il ricorso introduceva dunque questioni nuove, non prospettate in appello, in violazione delle preclusioni proprie del giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto preclusa la deduzione in cassazione di questioni non prospettate con i motivi di appello, salvo quelle rilevabili d'ufficio o non deducibili in appello, e ha osservato che la doglianza sulla motivazione relativa alla responsabilità penale concerneva un punto non devoluto al giudice di secondo grado. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 75 d.lgs. n. 159/2011

    norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata in appello; la sentenza non ne analizza il contenuto, ma si limita a registrare la condanna per tale reato.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    preclude in cassazione la deduzione di questioni non prospettate nei motivi di appello, salvo che siano rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado o non deducibili in appello.

  • art. 609, comma 2, c.p.p.

    in combinato con l'art. 606, comma 3, c.p.p., fonda la regola di devoluzione che impedisce di censurare in cassazione punti non sottoposti al giudice di appello.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    richiamata per giustificare la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in ragione della colpa connessa all'irritualità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non possono essere dedotte questioni nuove, cioè non prospettate nei motivi di appello, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado o che non fosse possibile dedurre in appello.
  • La censura di motivazione relativa a un punto non devoluto al giudice di appello è inammissibile, poiché il giudice di secondo grado non ha l'obbligo di pronunciarsi su questioni non sottoposte alla sua cognizione.
  • La genericità del motivo di ricorso e la sua estraneità ai limiti del devolutum determinano l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende quando l'irritualità dell'impugnazione denoti profili di colpa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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