Cassazione Penale, Sentenza n. 41440/2024 del 12/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Torino del 23/05/2024 con unico motivo: violazione degli artt. 273, comma 1, e 192 cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento psicologico (dolo specifico) della partecipazione all'associazione per delinquere (art. 416 c.p.). Il ricorrente deduce che, secondo giurisprudenza di legittimità, non è sufficiente il dolo eventuale per la configurabilità del reato associativo e lamenta che il Tribunale non ha adeguatamente valutato le deduzioni difensive relative alle circostanze ritenute probatorie (stretti contatti con coindagati, istruzioni ai suoi autisti sulla documentazione, prelievo e consegna di denaro contante, uso di staffette), omettendo di spiegare come tali fatti dimostrassero la consapevolezza dell'esistenza, dei metodi e dei fini dell'associazione
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le doglianze proposte siano, di fatto, una diversa valutazione delle risultanze istruttorie e quindi non sindacabili in sede di legittimità salvo violazione di norme o manifesta illogicità motivazionale. Ha confermato che il Tribunale aveva adeguatamente motivato la sussistenza della gravità indiziaria richiamando intercettazioni, dichiarazioni testimoniali, controlli sui trasporti, e sequestri, dai quali emergeva che Miraglia aveva messo a disposizione la propria azienda e i propri autisti in modo stabile e consapevole per trasporti illeciti. Per tali ragioni la motivazione è stata ritenuta congrua e non manifestamente illogica. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Definisce il criterio della gravità indiziaria; la Corte interpreta che per le misure cautelari gli elementi a carico possono essere rappresentativi e, pur non provando oltre ogni dubbio, risultare idonei a fondare una qualificata probabilità di colpevolezza
Richiamato dal ricorrente ma non sviluppato nel dettaglio dalla Corte; in generale riguarda le modalità di motivazione e valutazione delle prove nel procedimento (la Corte ha ritenuto insufficiente la censura che si traduce in diversa valutazione fattuale)
Norma sull'associazione per delinquere; la Corte ricorda che l'accertamento del dolo specifico in sede cautelare deve essere valutato ma non fino ai livelli della piena cognizione, potendo desumersi dall'insieme delle condotte e delle risultanze istruttorie
Consente la condanna alle spese e l'applicazione di una sanzione pecuniaria quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non sussiste assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Il ricorso in Cassazione avverso misure cautelari è ammissibile solo per violazione di norme specifiche o per manifesta illogicità della motivazione: le critiche che si risolvono in una diversa valutazione dei fatti sono inammissibili
- In sede cautelare il giudice può valutare la sussistenza del dolo specifico in modo sommario ma ragionato: non è richiesta la prova piena, basta che l'insieme degli elementi indiziari consenta una qualificata probabilità di partecipazione consapevole all'associazione
- Per contrastare efficacemente una misura cautelare in Cassazione è preferibile denunciare vizi di diritto o mostrare palesi contraddizioni logiche nella motivazione, invece di proporre mera rivalutazione critica delle prove
- Comportamenti quali mettere a disposizione strutture/risorse, impartire istruzioni ai dipendenti sulla gestione della documentazione, movimentazioni in contanti e uso di staffette possono costituire indizi rilevanti, in sede cautelare, per desumere la consapevolezza e l'inserimento stabile in un sodalizio criminoso
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile e non risulta che l'inammissibilità sia priva di colpa, è probabile la condanna alle spese e l'applicazione di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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