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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33321/2023 del 29/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia riguardava un avviso di liquidazione relativo alle imposte di registro, ipotecaria e catastale su un contratto qualificato dall'Amministrazione come locazione di un terreno destinato all'installazione di un impianto fotovoltaico, poi riqualificato come concessione del diritto di superficie sul medesimo terreno. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente; la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva confermato la decisione, ritenendo compatibili con la locazione le clausole che attribuivano la proprietà dell'impianto fotovoltaico al conduttore in caso di scioglimento anticipato e al locatore alla scadenza naturale, anche richiamando la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 36 del 19 dicembre 2013. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, ma prima dell'adunanza camerale ha depositato rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il procedimento per rinuncia al ricorso, rilevando che la rinuncia era rituale perché intervenuta prima dell'adunanza camerale ed era stata sottoscritta dal difensore erariale e accettata dalla controricorrente. Ha inoltre escluso la regolamentazione delle spese per effetto dell'accettazione della rinuncia e ha precisato che, trattandosi di estinzione e non di rigetto o inammissibilità, non si applica l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    secondo comma; terzo comma

    La rinuncia al ricorso è rituale se intervenuta prima dell'adunanza camerale ed è efficace se sottoscritta dal difensore e accettata e sottoscritta dalla controparte.

  • art. 391 c.p.c.

    In caso di accettazione della rinuncia non deve disporsi sulle spese giudiziali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La previsione sull'ulteriore contributo unificato non si applica quando il procedimento si estingue per rinuncia al ricorso, perché la norma è eccezionale e di stretta interpretazione.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma di inserimento della disciplina dell'ulteriore contributo unificato richiamata ai fini dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se proposta prima dell'adunanza camerale e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio.
  • L'estinzione del giudizio per rinuncia non equivale a rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
  • L'accettazione della rinuncia comporta che non debba provvedersi sulle spese, salvo diversa disciplina applicabile nel caso concreto.
  • La previsione dell'ulteriore contributo unificato va applicata in modo strettamente letterale e non si estende ai casi di estinzione del processo per rinuncia al ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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