Sentenza n. 516/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. 151/2001 presso reparti della Legione Carabinieri Sicilia per ricongiungimento al nucleo familiare
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, assegnato alla Stazione Carabinieri di Archi, aveva impugnato il diniego dell’istanza di assegnazione temporanea presso la Sicilia, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 42-bis d.lgs. 151/2001, l’erronea valutazione dei presupposti normativi e l’elusione della propria posizione giuridica. Contestava inoltre la violazione dei principi di proporzionalità, buon andamento e correttezza, lamentando difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e motivazione incongrua; l’inidoneità del preavviso di rigetto e l’omessa considerazione delle osservazioni ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990; la disparità di trattamento e la contraddittorietà dell’azione amministrativa; l’inattendibilità e contraddittorietà dei dati relativi alle percentuali organiche; nonché il mancato adeguamento ai principi affermati dal Consiglio di Stato in materia di assegnazioni temporanee ex art. 42-bis, inclusi l’obbligo di motivazione rafforzata, la valutazione caso per caso e la necessità di dimostrare un deficit organico realmente significativo. In sede cautelare il TAR aveva ordinato all’amministrazione di rideterminarsi sull’assegnazione temporanea. Successivamente, il ricorrente è stato assegnato alla Stazione Carabinieri di San Giovanni la Punta, in provincia di Catania, all’esito di una distinta procedura di interpellanza nazionale, mentre il provvedimento impugnato non è stato riesaminato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare i motivi di merito. Ha escluso la cessazione della materia del contendere, perché il trasferimento presso San Giovanni la Punta non è derivato dal riesame del diniego impugnato, ma da una procedura amministrativa autonoma e distinta. Ha tuttavia interpretato la richiesta del difensore come dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo che la permanenza dell’interesse alla decisione fosse venuta meno dopo il conseguimento, mediante altra procedura, di una sede siciliana. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della natura processuale della decisione.
Norme richiamate
Disciplina l’assegnazione temporanea del dipendente pubblico per esigenze di ricongiungimento familiare; il giudice non ne ha esaminato in concreto i presupposti, dichiarando il ricorso improcedibile.
Invocato dal ricorrente con riferimento al preavviso di rigetto e alla mancata considerazione delle osservazioni; la relativa censura non è stata esaminata nel merito.
La cessazione della materia del contendere presuppone che il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita proprio in conseguenza del riesame dell’atto impugnato, con oggettivo venir meno della lite.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse ricorre quando l’eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità al ricorrente, facendo venir meno una condizione dell’azione; tale situazione può essere dichiarata anche sulla base di una richiesta processuale interpretata in tal senso.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere richiede che il bene della vita sia stato conseguito in via amministrativa attraverso il riesame o la riedizione del potere in relazione al provvedimento impugnato; non ricorre quando il risultato favorevole derivi da una procedura autonoma e distinta.
- La sopravvenuta carenza di interesse si verifica quando, per fatti sopravvenuti, l’eventuale accoglimento del ricorso non potrebbe più procurare alcuna utilità concreta al ricorrente, determinando il venir meno di una condizione dell’azione.
- La richiesta della parte può essere interpretata dal giudice, in base al suo contenuto concreto, come dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, anche se formulata come richiesta di cessazione della materia del contendere.
- Il conseguimento di una sede o di un risultato sostanzialmente favorevole mediante una procedura diversa da quella oggetto di impugnazione può rendere improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ma non determina automaticamente la cessazione della materia del contendere.
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