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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18797/2026 del 09/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina dalla domanda di alcuni medici, iscritti a corsi universitari di specializzazione tra il 1980 e il 1990, e di alcuni loro eredi, i quali hanno chiesto la condanna della Presidenza del Consiglio al pagamento dell'adeguata remunerazione prevista dalle direttive CEE in materia di specializzazione medica, oppure, in subordine, al risarcimento dei danni per la mancata o tardiva attuazione nell'ordinamento interno delle direttive stesse. Il Tribunale di Roma ha rigettato le domande ritenendo prescritto il diritto; la Corte di appello ha confermato, individuando il dies a quo della prescrizione decennale nel 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della l. n. 370 del 1999, quale momento in cui l'inadempimento statale si è consolidato e reso manifesto. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti due motivi: con il primo si è dedotta violazione di norme interne, eurounitarie e convenzionali sul risarcimento da mancato recepimento di direttive, sostenendo che la prescrizione non potesse decorrere prima del superamento delle incertezze giurisprudenziali su giurisdizione, natura dell'azione e legittimazione passiva, e chiedendo anche un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; con il secondo si è denunciata la violazione dell'art. 4, comma 43, l. n. 183 del 2011 e dell'art. 2947 c.c., oltre a vizi di ultrapetizione e giudicato interno, sostenendo che la norma del 2011 non potesse incidere retroattivamente sui fatti anteriori e che restasse applicabile il termine decennale. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché contrario a un orientamento consolidato secondo cui la prescrizione del diritto risarcitorio decorre dal 27 ottobre 1999 per i medici specializzandi esclusi dalla parziale attuazione del 1999, senza che rilevino le successive incertezze su giurisdizione, natura dell'azione o legittimazione passiva; ha escluso la necessità del rinvio pregiudiziale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile sia perché la questione sulla legge del 2011 era stata affrontata dalla Corte territoriale solo ad abundantiam, sia perché la tesi difensiva contrastava con il diritto vivente, secondo cui la novella del 2011 ha effetto per i rapporti non ancora prescritti al 1 gennaio 2012, applicandosi il nuovo termine quinquennale secondo la disciplina transitoria. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese e al pagamento di una somma per responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva rigettato le domande dei medici specializzandi e dei loro eredi per intervenuta prescrizione del diritto risarcitorio. Ha escluso che le incertezze successive al 1999 sulla giurisdizione, sulla natura dell'azione e sul soggetto passivamente legittimato potessero differire il dies a quo della prescrizione. Ha inoltre ritenuto non necessario un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, perché la soluzione adottata non pone problemi di compatibilità con il principio di effettività della tutela. In dispositivo, oltre all'inammissibilità, ha condannato i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di legittimità, liquidate in euro 19.350 per compensi professionali oltre spese prenotate a debito, e al pagamento di euro 6.500 ex art. 96, terzo comma, c.p.c. per responsabilità processuale aggravata, nonché all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro del sindacato di legittimità per i motivi di violazione di legge

  • art. 360-bis, primo comma, n. 1, c.p.c.

    richiamato per dichiarare l'inammissibilità del motivo che contrasta con un orientamento consolidato della Cassazione

  • art. 267 TFUE

    invocato per il rinvio pregiudiziale, ma ritenuto non necessario per assenza di dubbi interpretativi rilevanti

  • art. 2947 c.c.

    richiamato dalla parte ricorrente e nella disciplina transitoria successiva al 2011 sulla prescrizione del diritto risarcitorio

  • art. 2934 c.c.

    citato nel primo motivo come norma sulla prescrizione estintiva

  • art. 2935 c.c.

    citato nel primo motivo con riferimento alla decorrenza della prescrizione

  • art. 2938 c.c.

    citato nel primo motivo

  • art. 11, l. 19 ottobre 1999, n. 370

    considerato il momento in cui si consolida e si rende manifesto l'inadempimento statale e da cui decorre la prescrizione decennale per gli esclusi

  • art. 4, comma 43, l. 12 novembre 2011, n. 183

    ritenuto applicabile solo ai rapporti non ancora prescritti al 1 gennaio 2012, con effetti secondo la disciplina transitoria

  • art. 252 disp. att. c.c.

    richiamato per la disciplina transitoria dell'applicazione del nuovo termine di prescrizione

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    applicato per la condanna per responsabilità processuale aggravata, in ragione del carattere abusivo del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per determinare la misura del contributo unificato dovuto

  • art. 4, comma 2, d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    richiamato per la liquidazione dei compensi professionali in caso di pluralità di soccombenti

  • art. 4, secondo comma, d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    utilizzato per maggiorare il compenso parametrato in ragione dei più soccombenti

  • art. 10, secondo comma, c.p.c.

    richiamato per la determinazione del valore della causa includendo interessi e rivalutazione

  • art. 6 CEDU

    richiamato per escludere la violazione del diritto di accesso al tribunale e per negare che la prescrizione decennale fosse irragionevole

  • art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU

    citato nel primo motivo, senza che la Corte ne faccia un'applicazione autonoma decisiva

  • art. 10 Cost.

    citato nel primo motivo tra le norme invocate

  • artt. 5 e 189 Trattato CEE

    citati nel primo motivo tra le fonti eurounitarie invocate

  • art. 19, comma 1, seconda parte, TUE

    citato nel primo motivo tra le fonti eurounitarie invocate

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    citato nel primo motivo in relazione al diritto a un rimedio giurisdizionale effettivo

  • Direttive CEE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76

    costituiscono la base dell'obbligo di remunerazione adeguata dei medici specializzandi, la cui tardiva attuazione ha fondato la domanda

Massime di principio

  • Per i medici specializzandi che abbiano frequentato corsi iniziati dopo l'applicabilità del regime eurounitario e conclusi entro l'anno accademico 1990-1991, il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della l. n. 370 del 1999.
  • La legge n. 370 del 1999, riconoscendo una tutela solo parziale e soggettivamente limitata, rende ragionevolmente certa l'inerzia dello Stato e fa decorrere la prescrizione per i soggetti esclusi, senza che rilevi l'eventualità di futuri interventi normativi.
  • Le incertezze successive su giurisdizione, natura dell'azione e legittimazione passiva non impediscono la decorrenza della prescrizione, poiché la prescrizione può essere interrotta anche con atti stragiudiziali e l'eventuale errore sul giudice competente è rimediabile con gli strumenti processuali.
  • Il diritto risarcitorio da mancato recepimento di direttive, una volta inquadrato dopo l'intervento legislativo del 1999, non può essere trattato come un credito la cui prescrizione decorra solo dalla definizione giurisprudenziale di ogni questione processuale o sostanziale correlata.
  • L'art. 4, comma 43, l. n. 183 del 2011 opera secondo la disciplina transitoria e si applica ai soli rapporti non ancora prescritti al 1 gennaio 2012, con trasformazione del termine nel regime quinquennale nei limiti stabiliti dall'art. 252 disp. att. c.c.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la soluzione della questione è già coperta da un orientamento consolidato e non emergono dubbi interpretativi seri sul principio di effettività della tutela.
  • La proposizione di ricorsi seriali in contrasto con un orientamento consolidato e senza argomenti nuovi può integrare un uso abusivo del processo, giustificando la condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimentoMutuo
RamiProcesso civileObbligazioniBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicatoRinvio pregiudizialePrimato del diritto dell'Unione europeaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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