Cassazione Penale, Sentenza n. 13334/2024 del 02/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Onorato ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli che aveva rigettato la sua istanza di riconoscimento della continuazione tra le condanne riportate con due sentenze: Corte d'appello di Roma (delitto ai sensi dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, luglio 2013) e Corte d'appello di Napoli (delitti ai sensi degli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/1990, attività dal 2010 e cinque episodi di traffico di cocaina nell'aprile 2014). Il ricorrente sosteneva l'identità del disegno criminoso in virtù dell'identità della natura dei reati, della contiguità temporale e della continuità dell'operatività del sodalizio dal 2010, richiamando anche precedenti riconoscimenti di continuazione a favore di altri coimputati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato la valutazione del giudice dell'esecuzione secondo cui non sussisteva la medesima rappresentazione unitaria e preventiva del disegno criminoso: il fatto di Roma del luglio 2013 è stato ritenuto episodio occasionale e avulso dal contesto associativo napoletano, con partecipazione meramente esecutiva di Onorato e senza programmazione 'in origine' dell'acquisto di hashish. La Corte ha richiamato i criteri necessari per il riconoscimento della continuazione (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spaziotemporale, modalità di condotta, sistematicità, programmazione almeno nelle linee essenziali). Ha inoltre affermato che il diverso ruolo assunto da Onorato rispetto ad altri soggetti (p.es. ruolo organizzativo di Avolio e diverso profilo di Giuseppe Leonardi) giustifica valutazioni differenziate. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di euro 3.000.
Norme richiamate
Codice penale, art. 81, secondo comma
L'articolo è stato interpretato in chiave dottrinale e giurisprudenziale: la continuazione richiede che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose; non si confonde con un generico programma di vita delinquenziale. Inoltre, occorre dimostrazione che i reati successivi fossero programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento del primo reato o dell'adesione all'associazione.
Articolo relativo ai delitti in materia di stupefacenti: il richiamo serve a identificare la tipologia di reato oggetto delle sentenze. La Corte ha ritenuto che la mera identità dell'oggetto materiale (traffico di stupefacenti) non sia sufficiente a provare la continuazione senza altri indicatori fattuali che dimostrino programmazione unitaria.
Articolo relativo all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: la sentenza ribadisce che la riconducibilità dei reati-fine all'associazione dipende dalla programmabilità di tali reati al momento dell'ingresso nel sodalizio; reati dipendenti da circostanze contingenti e non prevedibili 'in origine' non integrano necessariamente la continuazione.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede la prova che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia deliberato unitariamente la serie di condotte: la mera similitudine tipologica dei reati non è sufficiente.
- Devono essere verificati indicatori concreti: omogeneità del bene giuridico, contiguità spaziotemporale, modalità di condotta, sistematicità, abitudini programmate di vita e la programmabilità, almeno nelle linee essenziali, dei reati successivi al momento del primo reato o dell'adesione all'associazione.
- Nei reati associativi, la continuazione tra il reato di partecipazione e i reati-fine è configurabile solo se i reati-fine erano prevedibili o programmati al momento in cui il soggetto si è determinato a entrare nel sodalizio; eventi occasionali o contingenti non prevedibili escludono la continuazione.
- Il diverso ruolo e grado di partecipazione tra più concorrenti può giustificare valutazioni diverse sulla sussistenza della continuazione; la pronuncia favorevole per altri coimputati non impone automaticamente lo stesso esito per tutti.
- In Cassazione non è consentita una rivalutazione libera dei fatti: il giudice di legittimità non può sostituirsi al merito riconsiderando gli elementi di fatto già valutati dal giudice dell'esecuzione salvo profili di legittimità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13191/2024 del 02/04/2024
- Sentenza penale · 2 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13193/2024 del 02/04/2024
- Sentenza penale · 2 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13198/2024 del 02/04/2024
- Sentenza penale · 2 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13199/2024 del 02/04/2024
- Sentenza penale · 2 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13200/2024 del 02/04/2024
- Sentenza penale · 2 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13201/2024 del 02/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →