Cassazione Penale, Sentenza n. 15894/2022 del 26/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per plurimi reati di truffa e appropriazione indebita aggravate sollevando quattro censure principali: 1) illegittimo rigetto della richiesta di sospensione del processo per messa alla prova, lamentando che la sua esclusione sarebbe dipesa dall'assenza di risarcimento integrale delle persone offese; 2) vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla qualificazione di truffa in mancanza degli artifizi e raggiri; 3) omessa riqualificazione di tutte le condotte nell'ipotesi di appropriazione indebita; 4) errato riconoscimento dell'aggravante ex art. 61, n. 7, e diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati o non consentiti. In motivazione ha rilevato che: il rigetto della messa alla prova è legittimo quando il giudice formula una prognosi negativa circa l'astensione dal compimento di ulteriori reati e quando il programma presentato non risulta idoneo al reinserimento sociale (ad es. impegno troppo esiguo e assenza di forme di risarcimento); non è compito della Corte di cassazione rivedere la valutazione di merito sulle risultanze probatorie né operare una diversa valutazione dei fatti, per cui è stata confermata la distinzione operata dai giudici di merito tra atti di disposizione autorizzata poi usati per appropriazione indebita e atti ottenuti con firme apocrife integranti truffa; è stato richiamato il criterio secondo cui il danno accumulato nel patrimonio della stessa vittima non va frazionato artificialmente fra gli episodi quando la lesione è unitaria; il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se non emergono elementi positivi che giustifichino l'adeguamento favorevole della sanzione. Conseguenze pratiche: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende e al rimborso di euro 2.000 alle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
la messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonche, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato
La norma non obbliga a un risarcimento integrale come condizione necessaria per la messa alla prova, ma richiede che il programma e gli impegni dichiarati siano idonei a favorire il reinserimento e, ove possibile, prevedano forme di riparazione del danno
art. 464-quater cod. proc. pen.
Stabilisce i presupposti per la sospensione del procedimento con messa alla prova: occorrono sia un giudizio prognostico favorevole sull'astensione da futuri reati sia la valutazione dell'idoneita del programma di trattamento
Indica il contenuto minimo del programma di trattamento e richiede la specificazione degli impegni del soggetto anche ai fini di elidere o attenuare le conseguenze del reato, compresi risarcimento, restituzioni e condotte riparatorie
Definisce il reato di truffa che richiede artifizi o raggiri; la Corte ha ricordato che la configurazione di truffa o appropriazione indebita dipende dalla ricostruzione fattuale e dalle autorizzazioni del danneggiato
Norma procedurale richiamata in relazione alla correttezza della riqualificazione delle fattispecie da parte del giudice di merito
art. 61, primo comma, n. 7 cod. pen.
Riferimento all'aggravante contestata; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione dei giudici di merito sulle circostanze aggravanti e sull'insussistenza delle attenuanti generiche
Parametri per la determinazione della pena rilevanti nella valutazione della messa alla prova e del programma di trattamento
Norma che consente condanne per spese e sanzioni in caso di ricorso inammissibile; applicata qui per condannare il ricorrente alle spese e a euro 3.000 alla cassa delle ammende
Riferimento sul mancato riconoscimento dell'estinzione del reato per prescrizione in quanto l'inammissibilita del ricorso impedisce la formazione di valido rapporto di impugnazione
Massime di principio
- Il giudice può negare la messa alla prova non solo per mancanza di risarcimento integrale, ma anche per una prognosi negativa circa l'astensione da futuri reati o per l'idoneita insufficiente del programma presentato
- La messa alla prova richiede un programma plausibile e, se possibile, impegni concreti di riparazione: programmi con impegni simbolici o troppo esigui rischiano di essere ritenuti inidonei
- La Cassazione non riesamina il merito delle valutazioni probatorie: le doglianze che chiedono una diversa lettura delle prove sono in gran parte inammissibili
- La distinzione tra appropriazione indebita e truffa dipende dalla circostanza che l'agente disponesse legittimamente o meno del denaro o dei titoli e dall'uso di artifizi o raggiri per ottenere il pagamento
- Quando il danno si accumula nel patrimonio di un'unica vittima, non sempre e' corretto frazionarlo meccanicamente tra i singoli episodi ai fini della quantificazione del pregiudizio
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche non e' automatico e il giudice non è tenuto a motivare l'esclusione delle attenuanti salvo l'assenza di elementi positivi che le giustifichino
- Chi presenta ricorso in Cassazione dovrebbe focalizzarsi su questioni di diritto o vizi formali della motivazione e confrontarsi specificamente con le ragioni già indicate dai giudici di merito per evitare l'inammissibilita e le sanzioni economiche
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