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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15894/2022 del 26/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per plurimi reati di truffa e appropriazione indebita aggravate sollevando quattro censure principali: 1) illegittimo rigetto della richiesta di sospensione del processo per messa alla prova, lamentando che la sua esclusione sarebbe dipesa dall'assenza di risarcimento integrale delle persone offese; 2) vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla qualificazione di truffa in mancanza degli artifizi e raggiri; 3) omessa riqualificazione di tutte le condotte nell'ipotesi di appropriazione indebita; 4) errato riconoscimento dell'aggravante ex art. 61, n. 7, e diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati o non consentiti. In motivazione ha rilevato che: il rigetto della messa alla prova è legittimo quando il giudice formula una prognosi negativa circa l'astensione dal compimento di ulteriori reati e quando il programma presentato non risulta idoneo al reinserimento sociale (ad es. impegno troppo esiguo e assenza di forme di risarcimento); non è compito della Corte di cassazione rivedere la valutazione di merito sulle risultanze probatorie né operare una diversa valutazione dei fatti, per cui è stata confermata la distinzione operata dai giudici di merito tra atti di disposizione autorizzata poi usati per appropriazione indebita e atti ottenuti con firme apocrife integranti truffa; è stato richiamato il criterio secondo cui il danno accumulato nel patrimonio della stessa vittima non va frazionato artificialmente fra gli episodi quando la lesione è unitaria; il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se non emergono elementi positivi che giustifichino l'adeguamento favorevole della sanzione. Conseguenze pratiche: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende e al rimborso di euro 2.000 alle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 168-bis cod. pen.

    la messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonche, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato

    La norma non obbliga a un risarcimento integrale come condizione necessaria per la messa alla prova, ma richiede che il programma e gli impegni dichiarati siano idonei a favorire il reinserimento e, ove possibile, prevedano forme di riparazione del danno

  • art. 464-quater cod. proc. pen.

    Stabilisce i presupposti per la sospensione del procedimento con messa alla prova: occorrono sia un giudizio prognostico favorevole sull'astensione da futuri reati sia la valutazione dell'idoneita del programma di trattamento

  • art. 464-bis cod. proc. pen.

    Indica il contenuto minimo del programma di trattamento e richiede la specificazione degli impegni del soggetto anche ai fini di elidere o attenuare le conseguenze del reato, compresi risarcimento, restituzioni e condotte riparatorie

  • art. 640 cod. pen.

    Definisce il reato di truffa che richiede artifizi o raggiri; la Corte ha ricordato che la configurazione di truffa o appropriazione indebita dipende dalla ricostruzione fattuale e dalle autorizzazioni del danneggiato

  • art. 636 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata in relazione alla correttezza della riqualificazione delle fattispecie da parte del giudice di merito

  • art. 61, primo comma, n. 7 cod. pen.

    Riferimento all'aggravante contestata; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione dei giudici di merito sulle circostanze aggravanti e sull'insussistenza delle attenuanti generiche

  • art. 133 cod. pen.

    Parametri per la determinazione della pena rilevanti nella valutazione della messa alla prova e del programma di trattamento

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente condanne per spese e sanzioni in caso di ricorso inammissibile; applicata qui per condannare il ricorrente alle spese e a euro 3.000 alla cassa delle ammende

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Riferimento sul mancato riconoscimento dell'estinzione del reato per prescrizione in quanto l'inammissibilita del ricorso impedisce la formazione di valido rapporto di impugnazione

Massime di principio

  • Il giudice può negare la messa alla prova non solo per mancanza di risarcimento integrale, ma anche per una prognosi negativa circa l'astensione da futuri reati o per l'idoneita insufficiente del programma presentato
  • La messa alla prova richiede un programma plausibile e, se possibile, impegni concreti di riparazione: programmi con impegni simbolici o troppo esigui rischiano di essere ritenuti inidonei
  • La Cassazione non riesamina il merito delle valutazioni probatorie: le doglianze che chiedono una diversa lettura delle prove sono in gran parte inammissibili
  • La distinzione tra appropriazione indebita e truffa dipende dalla circostanza che l'agente disponesse legittimamente o meno del denaro o dei titoli e dall'uso di artifizi o raggiri per ottenere il pagamento
  • Quando il danno si accumula nel patrimonio di un'unica vittima, non sempre e' corretto frazionarlo meccanicamente tra i singoli episodi ai fini della quantificazione del pregiudizio
  • Il riconoscimento delle attenuanti generiche non e' automatico e il giudice non è tenuto a motivare l'esclusione delle attenuanti salvo l'assenza di elementi positivi che le giustifichino
  • Chi presenta ricorso in Cassazione dovrebbe focalizzarsi su questioni di diritto o vizi formali della motivazione e confrontarsi specificamente con le ragioni già indicate dai giudici di merito per evitare l'inammissibilita e le sanzioni economiche

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