Cassazione Penale, Ordinanza n. 17770/2025 del 12/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione non ha inciso in senso favorevole sulla condanna già pronunciata in appello, che resta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il giudizio di responsabilità per il reato di riciclaggio. Con il primo motivo ha censurato la correttezza della motivazione posta a fondamento della responsabilità, ma la Corte ha rilevato che la doglianza si limitava a riproporre pedissequamente questioni già dedotte in appello e già disattese, senza una critica argomentata specifica. Con il secondo motivo ha nuovamente contestato la motivazione sul merito della responsabilità, ma anche questa censura è stata ritenuta generica perché sostanzialmente reiterativa delle stesse ragioni già esaminate dal giudice di merito. Con il terzo motivo ha lamentato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto la doglianza non consentita in sede di legittimità e manifestamente infondata, osservando che il diniego è sorretto da motivazione immune da evidenti illogicità e che il giudice di merito, nel negare le attenuanti, non è tenuto a confrontarsi analiticamente con tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o rilevanti.
Norme richiamate
La sentenza richiama il reato presupposto oggetto della decisione di merito, rispetto al quale i motivi di ricorso sono stati ritenuti generici e reiterativi.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si risolva nella mera reiterazione delle doglianze già svolte in appello e già motivatamente respinte dal giudice di merito, perché difetta di specificità e di effettiva critica argomentata della sentenza impugnata.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito della responsabilità quando le censure si limitino a riproporre le medesime argomentazioni già esaminate e confutate in appello.
- Il diniego delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione; è sufficiente che il giudice di merito indichi gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover confutare analiticamente tutti i dati favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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