Cassazione Penale, Sentenza n. 8998/2024 del 01/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso denunciava: 1) violazione dell'art. 273 cod.proc.pen. e vizio di motivazione, per avere il Tribunale recepito semplicisticamente le indicazioni della pronunzia della Cassazione senza un autonomo e logico apprezzamento degli elementi, e per aver valorizzato le conversazioni intercettate in maniera contraria alla precedente valutazione; 2) errata applicazione dell'art. 274 cod.proc.pen. e motivazione illogica in ordine alle esigenze cautelari, con un illegittimo automatismo nel valorizzare le pregresse condanne e senza adeguata valutazione del rischio di inquinamento probatorio e di fuga.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità ed aspecificità dei motivi. Ha ritenuto che il Tribunale del Riesame abbia correttamente riesaminato il compendio probatorio alla luce delle indicazioni della pronunzia rescindente, rilevando continuità criminosa nella partecipazione del prevenuto alla cosca (tra cui intercettazioni che indicano autorizzazione alla "messa a posto" e ruolo autorevole nelle scelte associative) e la persistenza della condotta associativa durante gli arresti domiciliari. Inoltre ha ritenuto adeguata la misura carceraria per il rischio di recidiva e pericolosità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 23, comma 8 D.L. n.137/2020
contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8. D.L. n. 137/2020
Procedura seguita con trattazione a contraddittorio cartolare secondo la norma di emergenza; indicazione formale dell'applicazione della procedura
delitto ex art. 416 bis cod.pen. (associazione di tipo mafioso)
La condotta contestata è stata valutata come partecipazione alla associazione mafiosa; la gravità indiziaria è stata ritenuta sussistente sulla base di intercettazioni e precedenti condanne
denunciata violazione dell'art. 273 cod.proc.pen. (motivazione)
La Corte ha ritenuto che la motivazione dell'ordinanza impugnata fosse congrua e autonoma, non mera ripetizione della pronunzia rescindente, con apprezzamento logico degli elementi probatori
erronea applicazione dell'art. 274 cod.proc.pen. (esigenze cautelari)
La Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale circa l'esistenza delle esigenze cautelari (pericolo di recidiva e di condotte di influenza associativa) in ragione delle pregresse condanne e della prosecuzione della condotta associative durante gli arresti domiciliari
Massime di principio
- Dopo una pronuncia di annullamento e rinvio della Cassazione, il giudice del rinvio deve riesaminare il materiale probatorio alla luce delle indicazioni della Cassazione ma può e deve fornire una motivazione autonoma e logica; il semplice recepimento formale delle istruzioni è insufficiente se non accompagnato da un esame puntuale degli elementi
- Per la misura cautelare (in particolare per reati associativi come l'art. 416 bis) valutazioni su intercettazioni che evidenziano continuità di rapporti, autorevolezza e capacità di incidere sulle dinamiche associative possono legittimare la custodia cautelare quando descrivono una persistenza dell'attività criminale anche durante misure detentive alternative
- Le pregresse condanne per associazione mafiosa, se integrate da elementi che attestano la prosecuzione della condotta (es. interventi nelle scelte associative, autorizzazioni alla "messa a posto"), pesano fortemente nella valutazione del rischio di recidiva e giustificano misure più afflittive se non sono presenti adeguate misure di contenimento
- In sede di impugnazione in Cassazione le doglianze devono essere specifiche e circostanziate: motivi generici o aspecifici sono destinati a essere dichiarati inammissibili
- Le esigenze cautelari devono essere motivate con riferimento concreto al rischio di inquinamento probatorio, di reiterazione o di fuga; la mera evocazione delle precedenti condanne senza collegamento fattuale al rischio concreto è debole, ma se esistono elementi fattuali che collegano condanne pregresse a ulteriori comportamenti il giudice può ritenere adeguata la misura custodiale
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