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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02305/2025 del 31/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (richiedente marchio)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione proposta contro la domanda di registrazione di un marchio figurativo complesso consistente in un ombrello inserito in un riquadro arancione con la scritta "PROTEZIONE", destinato a contraddistinguere servizi delle classi 35 e 36. L’Ufficio italiano brevetti e marchi aveva accolto solo parzialmente l’opposizione, negando la registrazione per alcuni servizi per rischio di confusione con tre marchi figurativi anteriori dell’opponente. La Commissione dei ricorsi aveva confermato tale valutazione, ritenendo non distintiva la scritta e decisivo l’elemento figurativo dell’ombrello. La società richiedente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 12, comma 1, lett. d), c.p.i. e dell’art. 8, par. 1, lett. b), Reg. UE 2017/1001, per non avere considerato il basso carattere distintivo dei marchi anteriori, evocativi di protezione nei settori bancario e assicurativo; 2) violazione delle medesime norme per non aver attribuito prevalenza alla componente denominativa dei segni rispetto a quella figurativa; 3) violazione delle medesime norme per avere valutato il rischio di confusione sulla base di un pubblico non particolarmente esperto né avveduto, invece che di un pubblico con elevato livello di attenzione, proprio dei servizi finanziari e assicurativi.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo perché si risolvevano in una censura del giudizio di fatto sulla confondibilità dei segni, riservato al giudice del merito, e non in una vera violazione di legge; in particolare, la Commissione aveva già spiegato perché l’elemento figurativo dell’ombrello fosse dominante e perché le differenze non escludessero il rischio di confusione. Ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che la Commissione aveva effettuato la valutazione del rischio di confusione assumendo come parametro un pubblico non particolarmente esperto, senza considerare che, per servizi finanziari e assicurativi, il livello di attenzione del consumatore può essere particolarmente elevato e deve essere concretamente verificato in relazione ai singoli servizi rivendicati. La sentenza impugnata è stata quindi cassata sul punto accolto e rinviata alla Commissione dei ricorsi, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 12, primo comma, lett. d), c.p.i.

    È richiamato come norma che disciplina il rifiuto di registrazione del marchio in presenza di rischio di confusione con marchi anteriori.

  • art. 8, par. 1, lett. b), Regolamento UE 2017/1001

    È applicato come parametro per valutare l’opposizione fondata sul rischio di confusione tra segni in conflitto.

  • art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

    È indicato come base per il deposito della memoria in Cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità la valutazione della confondibilità tra marchi costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito; essa non può essere censurata come violazione di legge se la doglianza mira soltanto a ottenere una diversa ricostruzione del segno o della sua capacità distintiva.
  • Quando il marchio è composto da elementi denominativi e figurativi, non esiste una regola assoluta di prevalenza del primo sul secondo: occorre esaminare le caratteristiche intrinseche di entrambi e le rispettive collocazioni nel segno per individuare la componente dominante nella percezione del pubblico.
  • Nel valutare il rischio di confusione tra marchi occorre considerare il livello di attenzione del pubblico di riferimento, che può essere particolarmente elevato per servizi finanziari e assicurativi, sicché il parametro del consumatore medio deve essere concretamente calibrato sulla natura dei servizi rivendicati.
  • Se uno specifico servizio comprende tipologie molto diverse quanto a contenuto tecnico o impegno economico, il riferimento va fatto al segmento di pubblico caratterizzato dal livello di attenzione meno elevato, così da non sovrastimare la capacità distintiva percepita in astratto.

Come è indicizzato

MaterieMarchiImpugnazioni
RamiProprietà intellettualeProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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