Cassazione Civile, Ordinanza n. 08298/2024 del 27/03/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (comproprietario)
La controversia
La controversia nasce dallo scioglimento della comunione ordinaria su un immobile acquistato in comproprietà e successivamente assegnato in via esclusiva a uno dei condividenti, con regolazione dei rapporti economici tra le parti. In primo grado era stato disposto l'assegnamento dell'immobile al ricorrente, con condanna al pagamento di un conguaglio in favore della controparte, computando anche una quota per migliorie apportate al bene e una indennità di occupazione per l'uso esclusivo del bene. In appello entrambe le parti avevano impugnato la decisione: la Corte territoriale ha rimodulato i conteggi, ha riconosciuto l'indennità di occupazione per un periodo più ampio e ha rideterminato al ribasso la somma dovuta per le opere migliorative, riconoscendo solo il rimborso degli esborsi documentati e non il maggior valore dell'immobile. Ha inoltre rigettato la domanda del ricorrente di restituzione della maggior somma da lui versata al momento dell'acquisto pro indiviso. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) errata esclusione dagli atti valutabili degli estratti conto bancari depositati in attuazione di un ordine di esibizione, e quindi violazione delle norme processuali sulla prova documentale; 2) violazione dei requisiti dell'appello e ultrapetizione, assumendo che la Corte d'appello avesse riformato la sentenza su un punto non specificamente devoluto; 3) falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto fondato il motivo di appello relativo alle migliorie; 4) violazione delle norme sulla solidarietà interna tra condebitori e sul regresso, sostenendo il diritto al rimborso della somma pagata in più per l'acquisto dell'immobile; 5) violazione dell'art. 1102 c.c. per avere riconosciuto un'indennità di occupazione alla comproprietaria, nonostante questa avrebbe potuto usare anch'essa il bene comune.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi tre motivi e il quinto, ritenendoli infondati o inammissibili, ma ha accolto il quarto motivo. In particolare ha affermato che l'ordine di esibizione è rimedio istruttorio residuale e discrezionale, non utilizzabile per supplire alla mancata tempestiva produzione documentale; che la Corte d'appello aveva correttamente interpretato e accolto le censure sulla quantificazione delle migliorie, senza ultrapetizione; che il godimento esclusivo dell'immobile da parte di uno dei comproprietari giustificava il riconoscimento dei frutti civili dalla domanda giudiziale, una volta manifestata la volontà dell'altro partecipante di godere del bene. È stato invece ritenuto erroneo il rigetto della domanda di regresso per la parte di prezzo versata in eccedenza all'acquisto pro indiviso: in caso di acquisto in quote uguali, il comproprietario che abbia pagato più della propria quota ha diritto al rimborso della differenza, salvo prova di una diversa pattuizione o dell'animus donandi. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente a tale capo, con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
utilizzato come norma sul sindacato di legittimità per i vizi denunciati, ma le censure sono state accolte o respinte in base ai singoli presupposti sostanziali e processuali.
in vigore prima della sostituzione disposta dal D.L. n. 35 del 2005
i documenti prodotti oltre il termine fissato erano inammissibili; la produzione tardiva non può essere sanata dalla mancata eccezione della controparte.
nel testo previgente alla riforma del D.L. n. 83 del 2012
l'appello era ammissibile se conteneva una parte volitiva e una parte argomentativa idonee a devolvere al giudice di secondo grado la questione contestata.
la Corte d'appello non è incorsa in ultrapetizione, avendo deciso entro i limiti della questione devoluta e interpretato correttamente il motivo di gravame.
richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione della prova documentale, ma la censura è stata respinta.
invocato dal ricorrente, senza che la Corte ne ravvisasse violazione decisiva.
l'ordine di esibizione è strumento residuale e discrezionale, utilizzabile solo se la prova non sia acquisibile altrimenti.
il godimento esclusivo del bene comune da parte di uno solo dei comproprietari può giustificare il riconoscimento dei frutti civili, quando il godimento diretto paritario non sia possibile e l'altro comproprietario abbia manifestato la volontà di utilizzare il bene o di ottenerne i frutti.
nelle quote di comunione si presume l'uguaglianza delle parti, salvo diversa determinazione nel titolo.
richiamato per affermare la solidarietà dei coacquirenti nei confronti del venditore per il pagamento del prezzo.
nei rapporti interni tra condebitori l'obbligazione si ripartisce e il pagamento eccedente dà luogo a regresso per la parte eccedente.
il condebitore che ha pagato più della sua quota può agire in regresso verso l'altro per la parte eccedente.
richiamato insieme alle norme sulla solidarietà e sul regresso nell'acquisto in comunione.
il giudice di rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- L'ordine di esibizione non può essere utilizzato come rimedio surrogatorio per colmare l'omessa o tardiva produzione di documenti che la parte avrebbe potuto procurarsi e depositare autonomamente; si tratta di uno strumento istruttorio residuale e rimesso al prudente apprezzamento del giudice.
- Nel giudizio di appello, ai fini dell'ammissibilità del motivo non è richiesta una formulazione rigidamente sacramentale: è sufficiente che dall'atto emerga con chiarezza la censura alla decisione impugnata, mediante una parte volitiva e una parte argomentativa idonee a devolvere la questione al giudice di secondo grado.
- La violazione dell'art. 112 c.c. non ricorre quando il giudice d'appello, interpretando il motivo di gravame, si mantenga entro la questione effettivamente devoluta e corregga la quantificazione economica operata dal primo giudice sulla base di criteri giuridici diversi da quelli utilizzati in prime cure.
- In caso di comunione e godimento esclusivo del bene da parte di uno dei comproprietari, il riconoscimento dei frutti civili a favore dell'altro presuppone l'impossibilità di un uso diretto paritario e la manifestazione, da parte del comproprietario pretermesso, della volontà di partecipare al godimento del bene o di trarne utilità.
- Nell'acquisto pro indiviso di un immobile a quote uguali, il comproprietario che abbia corrisposto al venditore una somma superiore alla propria quota ha diritto di regresso verso l'altro per la parte eccedente, salvo prova che l'eccedenza sia stata versata a titolo di liberalità o sulla base di un diverso assetto negoziale espressamente pattuito.
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