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Sentenza

Sentenza n. 368/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza di accoglimento n. 113/2025 del 22/1/2025 del Tribunale Ordinario di Nola - Giudice del Lavoro, all’esito del giudizio R.G. n. 1421/2024, divenuta cosa giudicata.

Giustizia amministrativa202504312

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nola - Giudice del Lavoro che aveva riconosciuto la Carta elettronica per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza della sentenza del Tribunale di Nola - Sezione Lavoro n. 113/2025, pubblicata il 22 gennaio 2025, non impugnata e divenuta cosa giudicata. La pronuncia aveva condannato il Ministero a erogare in suo favore la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per un importo nominale di euro 500,00 annui relativamente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. La sentenza era stata notificata al Ministero il 28 gennaio 2025 ai fini dell'esecuzione; era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Nonostante ciò, l'Amministrazione non aveva eseguito il giudicato né corrisposto quanto dovuto. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione e la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, nonché la condanna al pagamento di una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza del giudice ordinario, una volta passata in giudicato, avesse immediato valore conformativo-ordinatorìo nei confronti dell'Amministrazione, obbligata a far conseguire concretamente alla ricorrente l'utilità riconosciuta dal giudice civile. Ha verificato il passaggio in giudicato, la notificazione della sentenza presso la sede reale dell'Amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l'assenza di prova dell'adempimento, anche considerando la costituzione meramente formale del Ministero. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione di parte se anteriore, mediante accredito dell'importo nominale della Carta elettronica riconosciuta per le tre annualità. Ha nominato fin d'ora, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricandolo di assicurare l'esecuzione nei successivi sessanta giorni dall'insediamento. Ha inoltre applicato una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali sull'importo complessivamente risultante dal giudicato: il periodo decorre dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza, se anteriore, e termina con l'adempimento spontaneo, ancorché tardivo, o con quello eseguito dal commissario ad acta. Il commissario non priva l'Amministrazione del potere di adempiere. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato effettivamente versato e al pagamento della penalità di mora.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato e di disporre, ai sensi del comma 4, lett. e), una penalità di mora in caso di ulteriore inottemperanza.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere determinata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto, con decorrenza dal termine assegnato per l'adempimento e fino all'esecuzione spontanea o commissariale.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle pronunce nei confronti delle amministrazioni consente, unitamente agli ulteriori presupposti, la proposizione del giudizio di ottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle pronunce nei confronti delle amministrazioni consente, unitamente agli ulteriori presupposti, la proposizione del giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario resa nei confronti di una pubblica amministrazione produce un immediato effetto conformativo-ordinatorìo e può essere azionato davanti al giudice amministrativo dell'ottemperanza per ottenere la concreta attribuzione dell'utilità riconosciuta dalla pronuncia civile.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la prova del passaggio in giudicato, della notificazione della sentenza all'Amministrazione e del decorso del termine dilatorio previsto dalla legge, unita all'assenza di esecuzione, legittima l'ordine giudiziale di adempiere entro un termine prefissato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia dell'Amministrazione dopo il termine assegnato, anche attribuendogli la facoltà di delega a un altro dirigente dell'ufficio.
  • La nomina del commissario ad acta non determina, di per sé, la perdita del potere dell'Amministrazione di adempiere spontaneamente al giudicato.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sull'importo dovuto, con decorrenza dal termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza e fino all'adempimento spontaneo o all'esecuzione compiuta dal commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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