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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 34520/2022 del 23/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello con sei motivi in cassazione: (1) omesso esame dell'eccezione di nullità della C.T.U. e della richiesta di rinnovazione; (2) omesso esame di fatti decisivi emergenti da documenti prodotti; (3) omissione di pronuncia sulla violazione dell'art. 1668 c.c. relativa alla rivalutazione monetaria riconosciuta all'appaltatore; (4) errata valutazione circa la consegna delle merci fornite da Perletta; (5) violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per la limitazione della domanda risarcitoria a causa del fallimento della società fornitrice; (6) omesso esame di fatti decisivi relativi alla responsabilità del direttore dei lavori. Il ricorrente incidentale (Girasante Francesco) denunciava la errata compensazione delle spese nei rapporti processuali tra lui e la D'Angelo nei tre giudizi riuniti, invocando violazione degli artt. 91, 112 e 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale di D'Angelo sia il ricorso incidentale di Girasante Francesco. Ha ritenuto che i motivi principali si risolvevano in contestazioni di valutazioni di fatto o mancavano di sufficiente specificità per configurare l'omesso esame di 'fatti' ai sensi dell'art. 360 c.p.c.; analogamente ha ritenuto infondate le censure sull'assetto delle spese, dato il carattere unitario della regolazione delle spese dopo la riunione dei tre giudizi e la reciproca soccombenza. Ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità tra ricorrente principale e ricorrente incidentale; ha condannato però la sola ricorrente principale (D'Angelo) al pagamento, in favore della controricorrente Perletta S.a.s., delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in € 4.200 oltre oneri, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002. Resta confermata in sostanza la pronuncia di merito che aveva accolto in appello l'istanza incidentale di Perletta per l'integrale riconoscimento del suo credito.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5

    Premessa a censura per omesso esame di 'fatti' decisivi: la Corte richiama che l'omesso esame denunciabile deve riguardare fatti controversi e decisivi (fatti nel senso di elementi fattuali, non semplici questioni o singole risultanze istruttorie) e che la ricostruzione alternativa dei fatti è inammissibile in cassazione

  • art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3

    Utilizzato per le censure sul piano di diritto (violazione e falsa applicazione di norme processuali e costituzionali) riguardanti il governo delle spese; la Corte ha valutato che la regolazione delle spese dopo riunione dei giudizi è unitaria e che la decisione sulle spese è conforme ai criteri di reciproca soccombenza

  • art. 1668 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in ordine alla rivalutazione monetaria riconosciuta all'appaltatore; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile per carenza di specificità e perché la questione non risultava introdotta in primo grado o non adeguatamente svolta in appello

  • art. 112 c.p.c.

    Citando la disciplina del contenuto delle conclusioni e della pronuncia motivata, la Corte ha ritenuto che la ricorrente non avesse dimostrato che la questione fosse stata proposta in primo grado, sicché la mancata pronuncia su talune domande non risultava vizio censurabile in cassazione

  • artt. 91 e 132 c.p.c.

    Riferiti al criterio di regolazione delle spese di lite e alla liquidazione delle spese; la Corte ha applicato tali disposizioni per motivare la compensazione delle spese tra le parti, sulla base della reciproca soccombenza nei giudizi riuniti

  • art. 111 Cost.

    Invocato dal ricorrente incidentale in combinato con le norme processuali sulla giustizia civile; la Corte lo richiama come parametro costituzionale collegato alla corretta regolazione delle spese e al diritto a un equo processo, senza però ravvisare violazioni

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla Corte a spiegare il concetto di 'fatto' rilevante ai fini probatori (fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) quando si valuta l'ammissibilità della censura per omesso esame

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Utilizzato per attestare l'esistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento relativo al contributo unificato, come previsto in caso di determinate pronunce

Massime di principio

  • La Cassazione non è sede per riesaminare la valutazione di fatto del giudice del merito: i motivi che si risolvono in una diversa lettura delle risultanze istruttorie sono inammissibili
  • Una censura per omesso esame ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione specifica di 'fatti' controversi e decisivi (non meri punti di critica o singole risultanze peritali) e deve essere sufficientemente dettagliata
  • La nullità o la criticabilità della C.T.U. deve essere dedotta come fatto decisivo e con chiara indicazione delle parti del peritale ritenute nulle o invalide; la semplice produzione di perizie di parte contrarie non basta a rendere ammissibile in cassazione la censura
  • Non sono ammissibili in cassazione questioni nuove non proposte in primo grado o per la prima volta in appello: occorre verificare se la questione sia già stata dedotta nei gradi precedenti
  • Se più giudizi originari vengono riuniti, la disciplina delle spese processuali è unica e si valuta in base ai rapporti processuali complessivi e alla reciproca soccombenza, non in relazione alle singole domande originarie
  • Chi impugna deve porre con precisione il vizio di diritto: censure generiche o alternative sulla responsabilità, sulla prova documentale o sui criteri di liquidazione sono destinate a essere dichiarate inammissibili
  • La parte che ottiene accoglimento parziale o integrale in appello (o che subisce la dichiarazione di inammissibilità del gravame avverso la decisione di secondo grado) può ottenere la condanna alle spese di legittimità nei limiti fissati dalla Cassazione

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