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Sentenza

Sentenza n. 1682/2026 - Salerno, Sezione 3

Giustizia amministrativa202501838

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Avellino, giudice del lavoro, n. 1190/2024, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2021/2022 e condannato il Ministero ad accreditarvi € 500

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha proposto ricorso per ottemperanza, deducendo che la sentenza del Tribunale di Avellino del 13 dicembre 2024, non impugnata e passata in giudicato, non era stata eseguita. Il titolo riconosceva il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione relativa all’anno scolastico 2021/2022 e disponeva l’accredito di € 500. La ricorrente riferiva di avere notificato il titolo all’Amministrazione il 6 marzo 2025 e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni; chiedeva l’attuazione del giudicato, il pagamento delle somme dovute oltre agli accessori, la nomina di un commissario ad acta e una penale per il ritardo, alla quale ha poi rinunciato. Nel corso del giudizio il TAR ha rilevato un’iniziale difformità nei nominativi della ricorrente e nell’indicazione del giudice e della sentenza da eseguire; la difesa ha chiarito che si trattava di errori materiali, ritenuti sanati dal Collegio anche in ragione della costituzione dell’Amministrazione.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ricevibile, perché depositato entro 15 giorni dalla notificazione all’Amministrazione, e ammissibile, essendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei titoli di pagamento contro le pubbliche amministrazioni. Ha respinto i dubbi derivanti dalle difformità iniziali del ricorso, qualificandole come errori materiali chiariti dalla parte e ormai sanati. Nel merito ha accolto la domanda: il titolo era passato in giudicato e non risultava eseguito; il Ministero, pur costituitosi, non aveva dimostrato l’avvenuto pagamento. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o, se anteriore, dalla sua notificazione. Per l’ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale ministeriale competente, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla richiesta della ricorrente, da presentare dopo la scadenza del primo termine e attestando la persistente inerzia. Ha disposto che la ricorrente restituisca copia esecutiva del titolo o rilasci quietanza del pagamento. La domanda di penale era stata rinunciata. Il Ministero è stato condannato a rifondere € 800, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Con il presente ricorso la Sig. Todisco Antonietta agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112 comma 2 lett. c) del c.p.a., per conseguire l’attuazione della sentenza del Tribunale di Avellino in funzione di giudice del lavoro indicata in epigrafe, recante accertamento del diritto della ricorrente, in accoglimento parziale della domanda “(…) all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121 della legge n.107/2015 per l’anno scolastico 2021/2022;”

    La disposizione consente di proporre l’azione di ottemperanza per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, qui relativa al riconoscimento del diritto alla Carta elettronica del docente.

  • art. 45, comma 1, c.p.a.

    il ricorso è ricevibile, atteso che è stato depositato presso la Cancelleria di questo T.A.R. entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notifica all’Amministrazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.;

    Nel rito camerale di ottemperanza il ricorso è ricevibile se depositato entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notificazione all’Amministrazione, secondo il combinato disposto richiamato dal giudice.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    il ricorso è ricevibile, atteso che è stato depositato presso la Cancelleria di questo T.A.R. entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notifica all’Amministrazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.;

    La norma, in combinato disposto con l’art. 45, comma 1, c.p.a., è applicata per individuare il termine perentorio di 15 giorni per il deposito del ricorso notificato all’Amministrazione.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    è ammissibile, in quanto è ampiamente decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, in forza del quale “le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”;

    Prima di agire per l’esecuzione di un titolo giudiziale di pagamento contro una pubblica amministrazione, il creditore deve attendere 120 giorni dalla notificazione del titolo; decorso tale termine, l’azione di ottemperanza è ammissibile.

  • art. 114 c.p.a.

    Pertanto, la domanda va accolta e, conseguentemente, va dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione in epigrafe di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo in questione, nella parte sopra delimitata, nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla notifica del presente provvedimento.

    In sede di ottemperanza il giudice può ordinare all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo entro un termine e nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Con memoria ex art. 73, co.3. c.p.a. in data 01.06.2026 la difesa della ricorrente ha chiarito le ragioni di tale duplice discrasia, da qualificare come mero errore materiale, per cui il Collegio, stante anche la difesa in giudizio esercitata dall’Amministrazione intimata, reputa ormai sanato il vizio riscontrato.

    La disposizione è stata applicata per consentire alla parte di chiarire le difformità rilevate dal Collegio; chiarite come errori materiali, e considerata la difesa svolta dall’Amministrazione, le difformità sono state ritenute sanate.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Con il presente ricorso la Sig. Todisco Antonietta agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112 comma 2 lett. c) del c.p.a., per conseguire l’attuazione della sentenza del Tribunale di Avellino in funzione di giudice del lavoro indicata in epigrafe, recante accertamento del diritto della ricorrente, in accoglimento parziale della domanda “(…) all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121 della legge n.107/2015 per l’anno scolastico 2021/2022;”

    La disposizione costituisce il fondamento del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, nella fattispecie per l’anno scolastico 2021/2022 e per l’importo di € 500 riconosciuto dal titolo da eseguire.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza può essere proposta per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che accerti un diritto e imponga a un’amministrazione pubblica un obbligo di pagamento.
  • Per l’ammissibilità dell’azione esecutiva nei confronti di una pubblica amministrazione, deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
  • Quando il titolo è passato in giudicato e l’Amministrazione non ne dimostra l’esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine e nominare un commissario ad acta per l’eventuale persistente inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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