Cassazione Penale, Sentenza n. 25808/2025 del 14/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 02/10/2024: questioni comuni riguardanti l'insufficienza o carenza delle traduzioni delle intercettazioni e l'utilizzo dei brogliacci; contestazione della configurabilità dell'associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p.; censura dell'applicazione dell'aggravante di transnazionalità ex art. 61-bis c.p.; numerosi motivi individuali relativi alla responsabilità per fatti di violenza e spaccio, alla riferibilità di materiali e utenze sequestrate, alla genericità delle imputazioni, a presunte nullità per mancata traduzione di avvisi (art. 415-bis c.p.p.), a richieste probatorie non accolte (art. 507, 603 c.p.p.), alla qualificazione di reati (consumati vs tentati), e alla misura di sicurezza dell'espulsione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha in gran parte respinto i ricorsi: ha dichiarato inammissibili molte doglianze di merito e di prova introdotte per la prima volta in cassazione (es. carenza delle traduzioni e uso dei brogliacci, eccezioni generiche), ha confermato la correttezza della valutazione dei giudici di merito circa la configurabilità dell'associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis (rigettando le doglianze che ne negavano l'esistenza) e ha mantenuto la maggior parte delle statuizioni di responsabilità individuale. Tuttavia la Corte ha accolta la doglianza sul riconoscimento dell'aggravante di transnazionalità ex art. 61-bis: ha ritenuto la motivazione contraddittoria e carente sul punto dell'autonomia del gruppo estero e del contributo concreto apportato, annullando la sentenza limitatamente a quella aggravante per tutti i ricorrenti e rinviando ad altra Sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo giudizio su tale circostanza (art. 587 c.p.p.). Inoltre sono stati accolti, in parte, alcuni profili incidentali (ad es. critiche alla motivazione sulla misura di sicurezza relative a Stanley Onuoha). In sintesi: conferma sostanziale delle decisioni di merito sulla mafia e sulle responsabilità, annullamento parziale e rinvio limitato all'aggravante di cui all'art. 61-bis e ad alcune singole statuizioni motivazionali.
Norme richiamate
La Corte conferma che l'art. 416-bis è applicabile anche a sodalizi a matrice straniera quando ricorra il 'metodo mafioso' con esteriorizzazione della capacità intimidatrice (assoggettamento e omertà) e reputa adeguatamente provata tale esteriorizzazione nel caso esaminato.
L'aggravante della transnazionalità richiede che un gruppo criminale organizzato, autonomo rispetto al sodalizio giudicato, abbia dato un contributo concreto; la Corte ha ritenuto la motivazione di merito carente sulla prova di autonomia e contributo e ha annullato la sentenza su questo punto.
Ricorre nel quadro delle contestazioni sul traffico di stupefacenti; nella fase di merito è stata valutata separatamente la configurazione di un sodalizio finalizzato al traffico (art. 74), ma la Cassazione si è concentrata soprattutto sui profili dell'art. 416-bis e dell'art. 61-bis.
L'eccezione sulla mancata notifica tradotta dell'avviso prevista dall'art. 415-bis è stata ritenuta priva di specificità in cassazione e dunque inammissibile se non adeguatamente dedotta e documentata in sede di merito.
La richiesta di escussione di operanti della polizia giudiziaria è rimessa alla discrezionalità del giudice: la Corte ha ritenuto legittima la valutazione di merito quando non emergeva la necessità decisiva della testimonianza.
La rinnovazione dell'istruttoria in appello è eccezionale; il ricorrente deve dimostrare la necessità della prova da assumere per superare la presunzione di completezza dell'istruttoria di primo grado.
Riguarda le dichiarazioni dei coimputati: la Corte ricorda i limiti probatori e le condizioni di ammissione di tali fonti, ma valuta comunque le dichiarazioni quando coerenti nel quadro probatorio.
Richieste di acquisizione di verbali di altri procedimenti devono dimostrare la loro decisività; la Corte ha dichiarato inammissibili richieste generiche di acquisizione ex art. 238 quando non specificamente motivate.
Sull'indeterminatezza dell'imputazione: la Corte ha ritenuto che le imputazioni contestate rispettavano i requisiti di specificità richiesti dall'art. 192 e ha dichiarato inammissibili censure generiche.
La Corte ricorda che, per questioni di diritto oggettive, la Cassazione può estendere gli effetti dell'annullamento anche a imputati che non abbiano specificamente dedotto il vizio; è stata applicata per estendere l'annullamento relativo all'art. 61-bis a tutti i ricorrenti.
Convenzione di Palermo (UNTOC) art. 2
Utilizzata per definire il concetto di 'gruppo criminale organizzato' ai fini della verifica dei requisiti necessari per l'applicazione dell'aggravante transnazionale: stabilità, organizzazione minima, non occasionalità e scopo di vantaggio.
Massime di principio
- In cassazione non sono ammissibili censure nuove e generiche che sollevino questioni non dedotte o insufficientemente specificate in precedenza; le eccezioni devono essere tempestive e documentate in modo puntuale.
- La mancata o carente traduzione delle intercettazioni va dedotta con specificità e dimostrata la sua incidenza decisiva sul giudizio: omissioni tardive o generiche sono inammissibili in Cassazione.
- L'interpretazione di linguaggi cifrati o di codice nelle intercettazioni è questione di merito riservata ai giudici di merito; la Cassazione sindaca solo vizi di logica, diritto o manifeste illogicità motivazionali.
- Per configurare l'associazione di tipo mafioso (art. 416-bis) occorre dimostrare il 'metodo mafioso': struttura gerarchica o regole interne, uso sistematico della violenza/strumenti di coartazione, simboli/codici/rIti, e una proiezione esterna capace di produrre assoggettamento/omertà nella comunità di riferimento.
- L'aggravante della transnazionalità (art. 61-bis) richiede prova specifica che un gruppo criminale organizzato, distinto e autonomo rispetto al sodalizio nazionale, abbia fornito un contributo concreto (pianificazione, direzione, controllo, o apporto economico/operativo): la mera esistenza di legami o lo scambio di proventi non è di per sé sufficiente senza motivazione specifica sul contributo.
- Le richieste di rinnovazione dell'istruttoria e di acquisizione di prove sopravvenute devono dimostrare l'assoluta o concreta necessità della prova ai fini di una pronuncia diversa; il giudice d'appello può rifiutare prove non decisive o manifestamente superflue.
- Le misure di sicurezza (es. espulsione) richiedono una motivazione puntuale e specifica sulla pericolosità sociale: argomentazioni generiche o riferimenti apodittici alla gravità dei fatti non sono sufficienti.
- La disponibilità di armi ai fini dell'aggravante può essere desunta anche indiziariamente (fatti di sangue, uso sistematico di armi in scontri) ma la Corte deve motivare la consapevolezza e il collegamento degli imputati a tale disponibilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25729/2025 del 14/07/2025
- Sentenza penale · 14 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25730/2025 del 14/07/2025
- Sentenza penale · 14 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25732/2025 del 14/07/2025
- Sentenza penale · 14 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25733/2025 del 14/07/2025
- Sentenza penale · 14 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25734/2025 del 14/07/2025
- Sentenza penale · 14 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25735/2025 del 14/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →