Cassazione Penale, Ordinanza n. 34110/2025 del 17/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto contro una sentenza del giudice dell'udienza preliminare, e riguardava esclusivamente la sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990. Secondo la Corte, la censura implicava una rivalutazione del fatto non consentita nel giudizio di legittimità nei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; inoltre, la doglianza risultava comunque priva di interesse perché la questione dell'aggravante non incideva sul giudizio di prevalenza nella massima estensione delle attenuanti generiche.
Norme richiamate
art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990
La doglianza investiva la sussistenza dell'aggravante prevista da tale disposizione in materia di stupefacenti.
Sono inammissibili nel perimetro di questa norma le censure che mirano a una rivalutazione del fatto.
È il riferimento processuale entro cui la Corte colloca il limite all'ammissibilità del ricorso avverso la sentenza del giudice dell'udienza preliminare.
Massime di principio
- Nel ricorso avverso sentenza resa all'esito di riti speciali o di udienza preliminare, non sono proponibili censure che richiedano una nuova valutazione del fatto o delle risultanze probatorie.
- La contestazione della sussistenza di una circostanza aggravante è inammissibile quando, per come formulata, mira sostanzialmente a ottenere un riesame del merito.
- Manca interesse a dolersi di un aggravante quando la relativa censura non è idonea a incidere concretamente sul trattamento sanzionatorio o sul giudizio di bilanciamento delle circostanze, secondo quanto prospettato nel caso concreto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 17 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34078/2025 del 17/10/2025
- ordinanza_penale · 17 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34080/2025 del 17/10/2025
- ordinanza_penale · 17 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34085/2025 del 17/10/2025
- ordinanza_penale · 17 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34086/2025 del 17/10/2025
- ordinanza_penale · 17 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34087/2025 del 17/10/2025
- ordinanza_penale · 17 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34088/2025 del 17/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →