Cassazione Penale, Ordinanza n. 07586/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso, rilevando che la doglianza sulla mancata concessione delle attenuanti generiche non rientra tra i vizi deducibili in cassazione contro la sentenza di patteggiamento. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto dall'imputato contro una sentenza del Tribunale pronunciata all'esito di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorrente lamentava, in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte rileva che il motivo non attiene all'illegalità della pena, ma a profili di mera commisurazione sanzionatoria e al trattamento delle circostanze, questioni non deducibili nel perimetro del ricorso ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p. quando la pena sia frutto di accordo tra le parti e le attenuanti non siano state contemplate nell'intesa.
Norme richiamate
È il reato oggetto dell'imputazione, richiamato solo per individuare la fattispecie concreta.
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento è inammissibile se deduce censure diverse dall'illegalità della pena; non sono scrutinabili profili commisurativi, bilanciamento delle circostanze o misure delle diminuzioni.
Le doglianze fondate sulla violazione dei criteri di commisurazione della pena non integrano un vizio deducibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
La richiesta di attenuanti generiche è estranea al patto sulla pena quando tali circostanze non siano state contemplate nell'accordo tra le parti; la loro mancata concessione non è motivo ammissibile di ricorso nel caso esaminato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, sono deducibili soltanto censure relative all'illegalità della pena, ossia alla sua previsione astratta o al superamento dei limiti edittali; restano esclusi i motivi attinenti alla mera quantificazione sanzionatoria.
- Non sono ammissibili, nel perimetro dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., doglianze sulla commisurazione della pena basate sui parametri dell'art. 133 c.p. o sul bilanciamento tra circostanze del reato.
- Se le attenuanti generiche non sono state oggetto dell'accordo tra le parti nel patteggiamento, la loro mancata concessione non può essere censurata in cassazione come vizio del provvedimento.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando ritenuto congruo, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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