Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 07586/2025 del 25/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, rilevando che la doglianza sulla mancata concessione delle attenuanti generiche non rientra tra i vizi deducibili in cassazione contro la sentenza di patteggiamento. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto dall'imputato contro una sentenza del Tribunale pronunciata all'esito di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorrente lamentava, in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte rileva che il motivo non attiene all'illegalità della pena, ma a profili di mera commisurazione sanzionatoria e al trattamento delle circostanze, questioni non deducibili nel perimetro del ricorso ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p. quando la pena sia frutto di accordo tra le parti e le attenuanti non siano state contemplate nell'intesa.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    È il reato oggetto dell'imputazione, richiamato solo per individuare la fattispecie concreta.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento è inammissibile se deduce censure diverse dall'illegalità della pena; non sono scrutinabili profili commisurativi, bilanciamento delle circostanze o misure delle diminuzioni.

  • art. 133 c.p.

    Le doglianze fondate sulla violazione dei criteri di commisurazione della pena non integrano un vizio deducibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 62-bis c.p.

    La richiesta di attenuanti generiche è estranea al patto sulla pena quando tali circostanze non siano state contemplate nell'accordo tra le parti; la loro mancata concessione non è motivo ammissibile di ricorso nel caso esaminato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, sono deducibili soltanto censure relative all'illegalità della pena, ossia alla sua previsione astratta o al superamento dei limiti edittali; restano esclusi i motivi attinenti alla mera quantificazione sanzionatoria.
  • Non sono ammissibili, nel perimetro dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., doglianze sulla commisurazione della pena basate sui parametri dell'art. 133 c.p. o sul bilanciamento tra circostanze del reato.
  • Se le attenuanti generiche non sono state oggetto dell'accordo tra le parti nel patteggiamento, la loro mancata concessione non può essere censurata in cassazione come vizio del provvedimento.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando ritenuto congruo, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.