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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18064/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato il giudizio di responsabilità per reati contro il patrimonio. I primi due motivi denunciavano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di colpevolezza per il reato di ricettazione, sostenendo che il giudice di merito avrebbe omesso di applicare l'art. 95 c.p. e avrebbe erroneamente ritenuto integrato l'elemento soggettivo del reato; in via subordinata chiedeva la riqualificazione del fatto in furto o appropriazione indebita. Il terzo motivo investiva il trattamento sanzionatorio, contestando il diniego delle circostanze attenuanti generiche, la pretesa eccessività della pena e, in modo comunque non coerente con l'imputazione, la valutazione della recidiva. La Corte ha rilevato che le doglianze riproducevano sostanzialmente i motivi già dedotti in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata; ha inoltre ritenuto infondate o inammissibili le censure sulla dosimetria della pena, sul diniego delle attenuanti generiche e sulla recidiva non dedotta in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che i primi due motivi erano non specifici, perché si limitavano a reiterare le censure già proposte in appello senza una critica argomentata alla motivazione della decisione di merito; il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato quanto al diniego delle attenuanti generiche e alla quantificazione della pena, quest'ultima rimessa alla discrezionalità del giudice di merito nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p.; la doglianza sulla recidiva è stata reputata comunque inammissibile perché non dedotta in appello, oltre a risultare priva di consistenza per un evidente refuso nel ricorso. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 95 c.p.

    Richiamato dal ricorrente quale norma la cui mancata applicazione sarebbe stata erroneamente esclusa; la Corte non ne sviluppa un autonomo esame di merito, limitandosi a rilevare l'inammissibilità dei motivi per difetto di specificità.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    La Corte lo applica per affermare che una doglianza non può essere proposta in cassazione se non è stata previamente dedotta come motivo di appello.

  • art. 132 c.p.

    Richiamato quale parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato quale parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena e nella valutazione degli elementi per la sua commisurazione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitano a riprodurre pedissequamente le censure già formulate in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e senza offrire una critica argomentata alle ragioni del rigetto.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti; non è necessario confutare singolarmente tutti i dati favorevoli o sfavorevoli prospettati dalle parti.
  • La determinazione della pena, inclusi gli aumenti e le diminuzioni connessi alle circostanze e la fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti di una motivazione congrua e non illogica.
  • Una doglianza proposta per la prima volta in cassazione è inammissibile se non è stata previamente dedotta in appello, salvo i casi consentiti dalla legge processuale.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneAppropriazione indebitaFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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