Cassazione Civile, Ordinanza n. 38476/2021 del 06/12/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (istanti)
La controversia
La controversia trae origine da una domanda di equa riparazione riassunta davanti alla Corte d'appello di Perugia dopo che la Corte d'appello di Roma aveva declinato la competenza territoriale. I ricorrenti avevano poi proposto regolamento di competenza in Cassazione contro la declinatoria romana. La Corte d'appello di Perugia ha dichiarato inammissibile la domanda per tardività, ritenendo che la riassunzione dovesse avvenire entro tre mesi dal deposito del provvedimento di incompetenza della Corte d'appello di Roma, e non dal deposito dell'ordinanza della Cassazione che aveva rigettato il regolamento di competenza. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, i ricorrenti hanno denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 5-ter L. 89/2001, 38, 50 e 645 c.p.c., sostenendo che il termine per la riassunzione decorresse solo dalla decisione della Cassazione che aveva definitivamente stabilito la competenza della Corte d'appello di Perugia.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondata la censura. Ha affermato che la pronuncia resa dalla Corte di cassazione sul regolamento di competenza esaurisce definitivamente la questione di competenza e che, quindi, la tempestività della riassunzione ex art. 50 c.p.c. va valutata prendendo a riferimento il deposito di tale pronuncia, non quello dell'ordinanza di incompetenza del giudice originariamente adito. Di conseguenza ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La riassunzione del processo davanti al giudice dichiarato competente è tempestiva se effettuata nel termine decorrente dalla definizione della questione di competenza da parte della Corte di cassazione, quando sia stato proposto regolamento di competenza.
È richiamato nel contesto della domanda di equa riparazione e della necessità di riattivare il giudizio davanti al giudice competente.
È invocato dai ricorrenti a sostegno della disciplina applicabile al procedimento di equa riparazione.
È richiamato tra le norme dedotte come violate con riferimento alla questione di competenza territoriale.
È richiamato tra le norme dedotte come violate, senza una specifica elaborazione autonoma nella motivazione.
art. 310, secondo comma, c.p.c.
La statuizione sulla competenza resa dalla Corte di cassazione conserva efficacia anche per il futuro, pur in caso di estinzione del processo.
Massime di principio
- Quando la competenza è stata oggetto di regolamento di competenza, la decisione della Corte di cassazione esaurisce la relativa questione e costituisce il riferimento decisivo per individuare il dies a quo dei termini connessi alla riassunzione del giudizio.
- La riassunzione davanti al giudice dichiarato competente deve essere valutata in rapporto alla definitiva pronuncia sulla competenza, non alla precedente declinatoria del giudice originariamente adito, se la competenza è stata contestata e sottoposta a regolamento.
- La statuizione della Corte di cassazione sulla competenza mantiene efficacia anche oltre l'eventuale estinzione del processo, ai sensi dell'art. 310, secondo comma, c.p.c.
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