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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24759/2025 del 07/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Non risultano nel testo ulteriori dati sulla fattispecie concreta o sul reato presupposto della condanna impugnata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Milano deducendo, con un primo motivo, la carenza dell'elemento soggettivo e quindi l'erronea affermazione della responsabilità penale. Con un secondo motivo censura il vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva. La Corte rileva però che il primo motivo è generico perché si limita a rinviare ai motivi di appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; il secondo è manifestamente infondato, poiché il giudice di merito ha illustrato in modo logico ed esaustivo i criteri adottati per il riconoscimento della recidiva. La Corte ribadisce inoltre che non può procedere a una rilettura del merito o delle risultanze di fatto, attività riservata al giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.

    La recidiva può essere riconosciuta dal giudice di merito con motivazione logica ed esaustiva sui criteri adottati; il sindacato di legittimità non consente una nuova valutazione del fatto.

  • art. 606 c.p.p.

    Il vizio di motivazione non può risolversi nella mera prospettazione di una diversa lettura delle risultanze processuali; il ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre le censure già formulate in appello senza confrontarsi con l'argomentazione sviluppata dal giudice di merito.
  • La deduzione del vizio di motivazione deve evidenziare un effettivo deficit logico-giuridico della decisione impugnata; non è sufficiente prospettare una diversa valutazione del materiale probatorio.
  • La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sugli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, salvo che siano ravvisabili specifici vizi di legittimità.
  • Il riconoscimento della recidiva è censurabile in cassazione solo quando la motivazione del giudice di merito sia mancante, apparente o manifestamente illogica; se la motivazione è puntuale ed esaustiva, il motivo è infondato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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