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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13829/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità/aspecificità del motivo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non essendo ravvisabili ipotesi di esonero.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Venezia aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Verona per un reato in materia di stupefacenti. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione tramite difensore deducendo un solo motivo, con cui ha lamentato violazione di legge in tema di commisurazione della pena e di applicazione delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era del tutto generico: non indicava le ragioni di diritto né i dati di fatto a sostegno della censura e non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata nei gradi di merito; il testo non sviluppa ulteriori profili applicativi della fattispecie.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di cause di esonero, a una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico: deve indicare le ragioni di diritto e i dati di fatto posti a sostegno della censura e confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata.
  • È inammissibile il ricorso che si limiti a formulare censure generiche o meramente assertive, prive di correlazione con le argomentazioni della sentenza impugnata.
  • La doglianza sulla commisurazione della pena e sulle attenuanti generiche deve essere sorretta da una critica puntuale alla motivazione del giudice di merito; in difetto, il ricorso è dichiarato inammissibile.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, salvo cause di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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