Cassazione Penale, Ordinanza n. 13453/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo emerse ragioni di esonero. La condanna per il reato presupposto è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per guida in stato di ebbrezza. L'unico motivo deduceva, in sostanza, l'erronea identificazione del soggetto che si trovava a bordo del veicolo, tentando di mettere in discussione il quadro probatorio già valutato nei gradi di merito. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura inammissibile perché diretta a ottenere una nuova valutazione del fatto e perché ripetitiva di doglianze già svolte in appello, osservando inoltre che la Corte territoriale aveva affrontato in modo analitico il punto, valorizzando in modo non illogico la testimonianza dell'operatore di polizia giudiziaria.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. b), comma 2-bis e comma 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma incriminatrice richiamata quale base della condanna per guida in stato di ebbrezza con la specificazione del tasso alcolemico e delle conseguenze sanzionatorie previste dai commi indicati.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella richiesta di una nuova valutazione del compendio probatorio già scrutinato dai giudici di merito, poiché il giudizio di legittimità non consente una rivisitazione del fatto.
- È parimenti inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riproporre censure già formulate in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Quando la decisione di merito abbia motivato in modo non illogico e analitico sulla identificazione dell'autore o del soggetto coinvolto nel fatto, la doglianza di legittimità non può limitarsi a contrapporre una diversa lettura delle prove, ma deve evidenziare un effettivo vizio di motivazione rilevante in sede di cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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