Cassazione Penale, Ordinanza n. 29162/2026 del 31/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna del Tribunale a un anno e sei mesi di reclusione ed euro 2.000 di multa per concorso nel reato di detenzione o cessione di sostanze stupefacenti di lieve entità. I motivi erano tre: con i primi due lamentava violazione di legge per l'omessa concessione della sospensione condizionale della pena; con il terzo deduceva vizio di motivazione sulla misura della pena, ritenuta eccessiva. Con memoria successiva il difensore insisteva per l'accoglimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su censure non deducibili in sede di legittimità. Ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze sulla sospensione condizionale, poiché la Corte di appello aveva già esposto in modo coerente e immune da vizi le ragioni del diniego. Ha inoltre rilevato che la determinazione del trattamento sanzionatorio era sorretta da motivazione sufficiente, poiché una specifica e analitica giustificazione è richiesta solo se la pena è prossima al massimo edittale o superiore alla media; nel caso concreto la pena era stata irrogata in misura media o prossima al minimo, ambito rimesso al giudice di merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come norma di concorso di persone nel reato, in combinazione con l'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
indica la fattispecie di reato contestata, in forma di lieve entità in materia di stupefacenti.
richiamato come criterio di riferimento per la determinazione discrezionale della pena da parte del giudice di merito.
implicitamente evocato nel passaggio sulla necessità di motivazione sufficiente e non apparente, ma non richiamato espressamente nel testo.
Corte Cost. sent. n. 186/2000
richiamata per la condanna della parte ricorrente al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono scrutinabili censure che investano valutazioni di merito sorrette da motivazione non illogica e coerente con gli atti, come il diniego della sospensione condizionale della pena quando la Corte territoriale abbia adeguatamente spiegato le ragioni del rigetto.
- La determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; una motivazione analitica è necessaria solo quando la sanzione sia prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, mentre è sufficiente una motivazione sintetica per pene medie o prossime al minimo.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza o per motivi non deducibili, seguono ex lege la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorrano ragioni di esonero.
Come è indicizzato
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