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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20272/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha ritenuto il reato estinto per prescrizione e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Per effetto dell'estinzione del reato non è stata effettuata la disamina dei motivi di merito; inoltre è stata esclusa l'applicazione dell'art. 129 c.p.p. (comma finale) in mancanza di una causa di non punibilità evocata nelle motivazioni impugnate. Decisione resa il 28/02/2022 e depositata in cancelleria.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione avverso la sentenza di appello; la questione decisiva è stata la maturazione del termine prescrizionale rispetto al reato attribuito (contestazione in base all'art. 95 d.P.R. 115/2002 riferita al 21/02/2014), con conseguente estinzione del reato per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 95 d.P.R. 115/2002

    La fattispecie contestata riconducibile a questa norma è stata ritenuta soggetta a prescrizione con decorrenza dal 21/02/2014; la prescrizione estingue il reato e impone la declaratoria immediata dell'estinzione, precludendo la prosecuzione del processo.

  • art. 129, comma finale, cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto non applicabile questa norma perché non risultava dimostrato il ricorrere di una delle cause di non punibilità previste; quindi non è stato possibile avvalersi del disposto per evitare l'annullamento senza rinvio.

  • Giurisprudenza citata (Sez. U., 21-10-1992 Marino; Sez. U., n. 35490/28-05-2009; Cass. 23-1-1997 Bornigia; Cass. 24-6-1996 Battaglia)

    La prassi giurisprudenziale richiamata afferma il principio secondo cui, se il reato è estinto per prescrizione, il giudice di legittimità deve dichiararlo immediatamente e non può disporre la prosecuzione del processo mediante rinvio; tale principio è stato applicato nella fattispecie.

Massime di principio

  • Se nel corso del giudizio di legittimità emerge che il reato è estinto per prescrizione, il giudice deve dichiarare immediatamente l'estinzione e non può rinviare il processo per ulteriori accertamenti sul merito.
  • L'accertamento dell'estinzione per prescrizione prevale sulla valutazione dei motivi di merito: anche se i motivi di cassazione fossero fondati, la loro accoglienza non può condurre alla prosecuzione del processo quando il reato è prescritto.
  • L'art. 129 c.p.p. (comma finale) può impedire l'annullamento con rinvio solo se ricorre chiaramente una causa di non punibilità; in mancanza di tale causa, non è applicabile.
  • In impugnazioni penali è fondamentale verificare tempestivamente i termini di prescrizione e le date rilevanti (fatto, sentenze, termini interruttivi) perché la prescrizione può estinguere la pretesa punitiva anche quando permangono contestazioni di merito.
  • Quando si prepara un ricorso o una difesa in sede di cassazione, se sussiste un rischio concreto di prescrizione, è consigliabile porre esplicita attenzione a tale questione e chiedere la declaratoria di estinzione per evitare la prosecuzione del procedimento.

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