Cassazione Penale, Sentenza n. 20272/2022 del 25/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto il reato estinto per prescrizione e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Per effetto dell'estinzione del reato non è stata effettuata la disamina dei motivi di merito; inoltre è stata esclusa l'applicazione dell'art. 129 c.p.p. (comma finale) in mancanza di una causa di non punibilità evocata nelle motivazioni impugnate. Decisione resa il 28/02/2022 e depositata in cancelleria.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione avverso la sentenza di appello; la questione decisiva è stata la maturazione del termine prescrizionale rispetto al reato attribuito (contestazione in base all'art. 95 d.P.R. 115/2002 riferita al 21/02/2014), con conseguente estinzione del reato per prescrizione.
Norme richiamate
La fattispecie contestata riconducibile a questa norma è stata ritenuta soggetta a prescrizione con decorrenza dal 21/02/2014; la prescrizione estingue il reato e impone la declaratoria immediata dell'estinzione, precludendo la prosecuzione del processo.
art. 129, comma finale, cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto non applicabile questa norma perché non risultava dimostrato il ricorrere di una delle cause di non punibilità previste; quindi non è stato possibile avvalersi del disposto per evitare l'annullamento senza rinvio.
Giurisprudenza citata (Sez. U., 21-10-1992 Marino; Sez. U., n. 35490/28-05-2009; Cass. 23-1-1997 Bornigia; Cass. 24-6-1996 Battaglia)
La prassi giurisprudenziale richiamata afferma il principio secondo cui, se il reato è estinto per prescrizione, il giudice di legittimità deve dichiararlo immediatamente e non può disporre la prosecuzione del processo mediante rinvio; tale principio è stato applicato nella fattispecie.
Massime di principio
- Se nel corso del giudizio di legittimità emerge che il reato è estinto per prescrizione, il giudice deve dichiarare immediatamente l'estinzione e non può rinviare il processo per ulteriori accertamenti sul merito.
- L'accertamento dell'estinzione per prescrizione prevale sulla valutazione dei motivi di merito: anche se i motivi di cassazione fossero fondati, la loro accoglienza non può condurre alla prosecuzione del processo quando il reato è prescritto.
- L'art. 129 c.p.p. (comma finale) può impedire l'annullamento con rinvio solo se ricorre chiaramente una causa di non punibilità; in mancanza di tale causa, non è applicabile.
- In impugnazioni penali è fondamentale verificare tempestivamente i termini di prescrizione e le date rilevanti (fatto, sentenze, termini interruttivi) perché la prescrizione può estinguere la pretesa punitiva anche quando permangono contestazioni di merito.
- Quando si prepara un ricorso o una difesa in sede di cassazione, se sussiste un rischio concreto di prescrizione, è consigliabile porre esplicita attenzione a tale questione e chiedere la declaratoria di estinzione per evitare la prosecuzione del procedimento.
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