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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28295/2025 del 24/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società cooperativa per Euro 7.020,00, oltre accessori, quale corrispettivo di lavori di estirpazione di vigneti asseritamente eseguiti nel 2011 in due località. Il debitore ha proposto opposizione sostenendo che quel credito non esistesse, perché i lavori in questione sarebbero stati eseguiti in anni precedenti da altri soggetti e già pagati, e che quindi non vi fosse stato alcun contratto con la cooperativa opposta. Il Tribunale ha rigettato l’opposizione; la Corte d’appello ha invece accolto l’impugnazione, rilevando che la società non aveva provato la conclusione del contratto d’opera con il debitore né che i lavori fatturati fossero stati eseguiti dalla cooperativa tramite soci o dipendenti, e che non vi era prova del potere del soggetto che aveva operato di impegnare la società. In cassazione la società ha dedotto due motivi: con il primo ha denunciato violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che la Corte d’appello avrebbe erroneamente posto a suo carico la prova della legittimazione attiva, senza che il debitore avesse eccepito un difetto di legittimazione; con il secondo, ex art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c., ha lamentato l’omesso esame di testimonianze e documenti (formulari rifiuti) che, a suo dire, dimostravano l’incarico ricevuto e l’esecuzione dei lavori, nonché un travisamento della prova. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi, avendo la Corte territoriale deciso non per carenza di legittimazione attiva ma per mancata prova della titolarità del credito e del contratto; ha ritenuto il secondo motivo non accoglibile perché l’omesso esame riguarda un fatto storico decisivo e non la mera rivalutazione delle prove, mentre nel caso la Corte d’appello aveva già esaminato gli elementi istruttori ritenendoli comunque inidonei, e non vi era alcun travisamento percettivo della prova. Il ricorso è stato quindi rigettato integralmente, con condanna della società alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società cooperativa. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non censurava la reale ratio della sentenza impugnata; ha ritenuto infondato o comunque non accoglibile il secondo motivo perché la doglianza si risolveva in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, estranea al sindacato ex art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c., e perché non sussisteva un vero omesso esame di fatti decisivi né un travisamento della prova. La società ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente ed è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.

    omesso esame di un fatto storico, principale o secondario

    Il vizio è configurabile solo quando sia omesso l’esame di un fatto storico decisivo, risultante dagli atti o dalla sentenza, oggetto di discussione tra le parti; non basta lamentare l’omessa considerazione di singoli elementi istruttori o chiedere una diversa lettura delle prove.

  • art. 366, co. 1, n. 6 c.p.c.

    Il ricorrente che denunci il vizio di omesso esame deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta e il momento in cui è stato discusso, nel rispetto degli oneri di specificità del ricorso.

  • art. 369, co. 2, n. 4 c.p.c.

    È necessario depositare la documentazione rilevante e rispettare gli oneri di allegazione e produzione collegati al motivo di ricorso per cassazione.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, co. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    L’ulteriore importo è pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il motivo è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, limitandosi a colpire una questione solo apparente o secondaria.
  • La deduzione del vizio ex art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. richiede l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera critica alla valutazione complessiva delle prove o la richiesta di una rivalutazione del merito.
  • L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
  • Il travisamento della prova è configurabile solo quando vi sia una svista percettiva sul contenuto oggettivo del fatto probatorio, non quando il ricorrente contesti l’apprezzamento di attendibilità, pertinenza o sufficienza delle risultanze istruttorie.
  • In una controversia sul pagamento del corrispettivo di un contratto d’opera, grava sul creditore che agisce per il prezzo la prova dell’esistenza del contratto e della riconducibilità delle prestazioni fatturate al rapporto dedotto in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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