Cassazione Penale, Sentenza n. 34495/2025 del 22/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per violenza sessuale (art. 609-bis) contestando: 1) la erronea qualificazione del fatto come consumato anziché tentato, poiché il racconto della persona offesa descriveva soprattutto richieste/allusioni sessuali e non contatti fisici determinanti; 2) la carenza di verifiche sulla attendibilità della persona offesa, affetta da grave ritardo cognitivo, sostenendo che il giudice non avrebbe adeguatamente confrontato e approfondito il materiale peritale e i possibili fenomeni di suggestionabilità o condizionamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sul primo motivo ha ritenuto la questione nuova (non proposta in appello) e comunque infondata, perché la ricostruzione dei giudici di merito descriveva contatti fisici che hanno raggiunto una zona erogena, idonei a configurare il reato consumato; sul secondo motivo ha ritenuto la censura manifestamente infondata nel quadro della "doppia conforme": i giudici di merito avevano valutato analiticamente le dichiarazioni della vittima e i contributi peritali, ritenendo non provata la suggestionabilità e avendo riscontrato elementi di supporto (tra cui il consulente del P.M. che riconosceva il ritardo ma escludeva disturbi psicopatologici che compromettessero la percezione della realtà). Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato a versare euro 3.000, in via equitativa, alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b) ed e)
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Limiti e motivi di impugnazione in cassazione: il vizio di motivazione deve essere dedotto entro i limiti del devolutum; la Cassazione non può rinnovare la valutazione di merito né esaminare questioni nuove non prospettate in sede di appello salvo i ristretti casi consentiti.
art. 609-bis, comma 2, n. 1, cod. pen.
Norma incriminatrice della violenza sessuale; la Corte ha ritenuto che la condotta ricostruita dai giudici di merito, con contatto su zona erogena e baci, rientra nella fattispecie consumata prevista dalla norma.
Regola sul tentativo: la Corte ha ricordato che il tentativo di violenza è configurabile anche con contatto superficiale non su zona erogena; nel caso concreto però il contatto descritto era su zona erogena e quindi incompatibile con la qualificazione come tentativo.
art. 192, comma 2 e art. 192 cod. proc. pen.
Regole sulla valutazione delle dichiarazioni testimoniali: la Corte ricorda l'obbligo di valutazione analitica della coerenza, costanza e precisione delle dichiarazioni, con attenzione rafforzata quando la vittima ha deficit cognitivo; nel caso è stata ritenuta effettuata una valutazione adeguata dai giudici di merito.
Norma procedurale pertinente all'impugnazione (richiamata nel ricorso): correlata al corretto esame dei motivi d'appello e alla completezza del riesame da parte della Corte d'appello; la Cassazione ha ritenuto che non vi sia stato pregiudizio valutabile in legittimità.
art. 609, comma 2, cod. pen.
Rinvio alla possibilità della Cassazione di procedere a riqualificazione giuridica entro i limiti della ricostruzione storica dei fatti operata dai giudici di merito; qui la Corte ha ribadito i limiti di cognizione di legittimità.
Norma relativa alle sanzioni per impugnazioni inammissibili: la Corte ha disposto il versamento alla Cassa delle ammende e ha fatto ricorso alla facoltà di aumento della sanzione prevista dalla legge n. 103/2017.
art. 1, comma 64, l. n. 103/2017
art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017
Consente l'aumento, oltre il massimo, della sanzione per ricorso inammissibile; la Corte l'ha esercitata per comminare il pagamento di euro 3.000.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in relazione ai criteri per l'imposizione della sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile, con riferimento alla valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Se una questione di diritto non è stata sollevata in sede di appello, la Corte di cassazione può considerarla nuova e dichiarare il motivo inammissibile salvo che la questione possa essere decisa nei limiti della ricostruzione storica operata dai giudici di merito; non è consentita una rivalutazione probatoria ex novo.
- Nei casi di cosiddetta "doppia conforme" (conferma della condanna in entrambi i gradi di merito), il sindacato di legittimità sui motivi di fatto è molto più limitato: la Cassazione verifica principalmente la completezza e la correttezza logico-giuridica della motivazione e non rimpiazza il giudizio di attendibilità del giudice di merito.
- Il ritardo o la disabilità intellettiva della persona offesa non determina automaticamente l'inattendibilità delle sue dichiarazioni; il giudice deve svolgere una valutazione analitica (coerenza, costanza, precisione, genuinità) e cercare elementi di riscontro esterni quando necessario.
- Per la configurazione della violenza sessuale consumata è decisivo il concreto contatto e la sua rilevanza rispetto a zone erogene: anche contatti brevi o superficiali possono integrare il reato se attengono zone ritenute erogene o se sono stati intesi come tali dall'agente.
- Le censure in cassazione che risultano manifestamente infondate possono essere dichiarate inammissibili e comportare l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende; la Corte può aumentare la sanzione nei casi previsti dalla legge.
- La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della rilevanza e dell'attendibilità delle prove quando la motivazione dei giudici di merito risulti logica, completa ed esaustiva.
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