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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30495/2022 del 18/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La lite nasce dalla vendita di un immobile romano da parte di un soggetto che, al momento del rogito, non era più proprietario in via definitiva: una precedente sentenza ex art. 2932 c.c. aveva attribuito il bene al venditore, ma tale sentenza era poi stata cassata con rinvio e, all'esito del giudizio di rinvio, era stata definitivamente respinta la domanda di trasferimento, con accertamento della proprietà in capo alla società originaria. L'acquirente, che aveva comprato in buona fede, aveva agito per ottenere la nullità/inefficacia della compravendita e il ristoro dei pregiudizi economici; la Corte d'appello aveva ritenuto responsabili in solido l'alienante e il notaio rogante, affermando che il notaio avrebbe dovuto verificare l'idoneità e l'efficacia del titolo del dante causa e informare l'acquirente del rischio di acquisto a non domino. Il notaio ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 345 c.p.c. per asserita introduzione in appello di domande nuove da parte dell'acquirente; 2) vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. per supposto errore sull'avvenuto deposito del fascicolo di primo grado e sulle difese svolte; 3) errata applicazione dell'art. 346 c.p.c. per avere la Corte d'appello ritenuto rinunciata la domanda di manleva verso l'assicurazione, non riproposta espressamente in appello; 4) violazione dell'art. 1176 c.c. perché il notaio sostiene di avere svolto tutte le verifiche ipocatastali necessarie e che la mancata conoscenza della pendenza del giudizio e della mancata trascrizione della domanda gravava sulle altre parti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi due motivi: il primo per difetto di specificità e mancata localizzazione degli atti processuali rilevanti, oltre che per mancata dimostrazione della reale novità delle domande; il secondo perché la doglianza mirava in realtà a censurare un errore di fatto, eventualmente deducibile con revocazione, e comunque perché il giudice d'appello poteva decidere sugli atti effettivamente disponibili. Ha rigettato il terzo motivo, affermando che la domanda di manleva dell'assicuratore, essendo subordinata e rimasta assorbita in primo grado, doveva essere espressamente riproposta in appello ex art. 346 c.p.c.; non essendolo stata, doveva intendersi rinunciata. Ha rigettato anche il quarto motivo, ritenendo conforme a consolidato orientamento il principio per cui il notaio, incaricato del rogito immobiliare, deve verificare libertà e disponibilità del bene e idoneità del titolo, rispondendo ex contractu se omette tali controlli o l'informazione dovuta all'acquirente. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese di legittimità in favore delle controparti costituite.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    La sentenza ex art. 2932 c.c. era il titolo formalmente trascritto dall'alienante, ma non ancora idoneo in modo definitivo a fondare la proprietà al momento del rogito, essendo poi intervenuta cassazione con rinvio e successivo rigetto della domanda di trasferimento.

  • art. 1479 c.c.

    L'acquirente in buona fede, nel caso di vendita da non proprietario, ha diritto alla restituzione del prezzo corrisposto e delle spese sostenute per la stipula.

  • art. 345 c.p.c.

    Nel giudizio di appello non possono essere introdotte domande nuove; la Corte però ha rilevato che la ricorrente non ha dimostrato, con adeguata specificità, la reale novità delle domande dell'appellante.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli atti e i documenti rilevanti e la loro collocazione processuale; in difetto, il motivo è inammissibile.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Non può essere utilizzato per censurare un mero errore di fatto o una svista materiale del giudice di merito; in tale ipotesi il rimedio è la revocazione.

  • art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.

    L'errore di fatto percepito dalla ricorrente, relativo alla presenza o meno del fascicolo di parte, è stato ricondotto al rimedio revocatorio e non al ricorso per cassazione.

  • art. 346 c.p.c.

    Le domande e le eccezioni non accolte o non esaminate in primo grado devono essere espressamente riproposte in appello, altrimenti si intendono rinunciate; ciò vale anche per la domanda di manleva condizionata rimasta assorbita.

  • art. 1176 c.c.

    La diligenza professionale del notaio comprende la verifica dell'idoneità del titolo del dante causa e dei registri immobiliari, nonché le attività preparatorie necessarie a garantire la serietà e certezza dell'atto.

  • art. 2690 c.c.

    È richiamato dalla ricorrente per sostenere che l'onere di trascrivere la domanda giudiziale gravava su altre parti; la Corte non ha accolto tale tesi come idonea a escludere la responsabilità del notaio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo che denunci la novità di domande o eccezioni in appello deve rispettare rigorosi oneri di specificità e di localizzazione degli atti processuali; senza la riproduzione delle parti rilevanti degli atti e senza l'indicazione della loro esatta collocazione, il motivo è inammissibile.
  • L'errore del giudice di merito che consista in una svista o in una falsa percezione di un dato documentale non integra il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., ma può al più fondare revocazione per errore di fatto.
  • Le domande subordinate o di garanzia condizionate, rimaste assorbite in primo grado per il rigetto della domanda principale, devono essere espressamente riproposte in appello ai sensi dell'art. 346 c.p.c.; in mancanza, si intendono rinunciate e non sono più esaminabili.
  • Nel rogito immobiliare il notaio non si limita a recepire la volontà delle parti, ma deve svolgere le verifiche preparatorie necessarie sulla libertà e disponibilità del bene e sull'idoneità del titolo di provenienza del venditore; l'omissione di tali controlli può integrare responsabilità contrattuale verso il cliente.
  • Se il titolo di proprietà del venditore non è ancora definitivamente efficace e l'acquirente viene esposto al rischio di acquisto a non domino, la condotta del notaio che non informi adeguatamente il cliente può costituire colpa professionale risarcibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveCompravenditaResponsabilità professionaleCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileContrattiResponsabilità civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contratto

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