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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29571/2022 del 25/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria che aveva ritenuto la ricorrente responsabile, in concorso, di rapina aggravata. I motivi di ricorso contestavano: insufficienza e genericità della prova e vizi di identificazione (videoregistrazioni di scarsa qualità, mancato riconoscimento della persona offesa, assenza di tracce e di denaro presso la ricorrente, scarpe non sequestrate); illegittima valorizzazione del silenzio difensivo; mancata individuazione di un contributo causalmente apprezzabile per il concorso di persone; erronea applicazione e estensione di varie aggravanti (tra cui la presenza di più persone riunite, art. 61 n.7 c.p., e le aggravanti previste dall'art. 628, comma 3 c.p.); irregolarità nella negazione delle attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 62 n.4 c.p.; e vizi nella determinazione della pena, nelle sanzioni accessorie (artt. 29 e 32 c.p.) e nelle statuizioni civili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendo i motivi infondati o manifestamente infondati. Ha confermato la valutazione di merito: l'identificazione operata dalla polizia giudiziaria mediante visione dei filmati, corroborata da elementi convergenti (andatura claudicante, statura/corporatura, reperto fotografico di scarpe di modello e colore corrispondente, rapporto di convivenza/dimora con la coimputata e ritrovamenti nell'abitazione della coimputata), costituisce indizio grave, preciso e concordante. La Corte ha ritenuto sufficiente il contributo della ricorrente ai fini del concorso di persone anche in termini agevolatori; ha ritenuto legittima l'estensione delle aggravanti ai concorrenti in presenza di un piano preordinato; ha confermato il diniego delle attenuanti generiche e dell'attenuante ex art. 62 n.4 per incompatibilità con la qualificazione del danno patrimoniale come rilevante; ha ritenuto corretta la quantificazione della pena e ha considerato le sanzioni accessorie consequenziali alla condanna. Le doglianze relative alle statuizioni civili sono state ritenute dipendenti e generiche e quindi inammissibili o assorbite dal rigetto delle censure di responsabilità.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p.

    Norma che disciplina la rapina e le circostanze aggravanti; la Corte ha ritenuto applicabili e estendibili le aggravanti contemplate al caso concreto, anche se alcune condotte specifiche (es. somministrazione del narcotico) erano riconducibili materialmente a un solo concorrente, in quanto facevano parte di un piano organizzato.

  • art. 61 n. 7 c.p.

    Aggravante per la commissione del reato da parte di più persone riunite; la Corte ha ritenuto che la compresenza e l'organizzazione plurima aumentino la potenzialità criminosa e giustifichino l'aggravante anche se la vittima non avvertì direttamente tutte le persone presenti.

  • art. 59, comma 2 c.p.

    Criterio di estensione delle circostanze (comprese quelle oggettive) ai concorrenti: le circostanze aggravanti possono estendersi ai partecipanti se conosciute o ignorate per colpa; la Corte ha applicato questo criterio per estendere aggravanti basate sul piano preordinato.

  • art. 118 c.p.

    Richiamato nelle argomentazioni in relazione al criterio di imputazione delle circostanze ai concorrenti; la Corte ha precisato che l'art. 118 non modifica il principio generale di imputazione previsto dall'art. 59, comma 2.

  • art. 133 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione di merito sull'applicazione dei criteri e sufficiente la spiegazione della determinazione del quantum, anche per un lieve scostamento dal minimo edittale.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    Circostanza attenuante richiamata dalla ricorrente (presumibilmente per esiguità del danno); la Corte ha ritenuto implicitamente incompatibile tale attenuante con la qualificazione del danno patrimoniale come rilevante.

  • artt. 29 e 32 c.p.

    Sanzioni accessorie connesse alla condanna; la Corte ha ricordato che tali sanzioni conseguono ex lege alla statuizione di condanna e alla misura della pena.

  • artt. 190 e 495, comma 2, c.p.p.

    Norme relative all'onere della prova e ai mezzi di prova a difesa: la Corte ha ritenuto che la difesa dovesse esercitare il diritto alla prova per contrastare gli indizi emersi, e che l'assenza di elementi contrari prodotti dalla difesa abbia reso più solide le risultanze accusatorie.

  • art. 23, comma 8, d.l. n.

    Richiamato proceduralmente in ordine al contraddittorio scritto nel procedimento di cassazione; il riferimento normativo nel testo è incompleto ma indicava la modalità di trattazione del ricorso.

Massime di principio

  • Il riconoscimento di una persona ripresa da videosorveglianza operato da polizia giudiziaria che la conosce può costituire indizio grave e preciso se suffragato da altri elementi convergenti (anomalie motorie, abbigliamento, reperti, rapporti di dimora).
  • La Cassazione concede ampio margine di valutazione al giudice di merito sulla valutazione degli indizi e sulla comparazione della prova audiovisiva; le censure sulla scarsa nitidezza delle immagini devono essere corredate da specifici elementi di travisamento per essere accolte.
  • Per il concorso di persone non è necessario che il contributo sia causalmente indispensabile: anche un apporto 'agevolatore' o che aumenti le probabilità di riuscita del reato è sufficiente.
  • Le aggravanti oggettive e di gruppo possono essere estese ai partecipanti quando emergano un progetto criminoso preordinato e elementi che rendano ragionevole l'attribuzione della consapevolezza o della colpa dell'ignoranza.
  • Il silenzio o il rifiuto di rispondere dell'imputato non costituiscono di per sé prova di colpevolezza, ma possono essere considerati dal giudice insieme ad altri elementi se la difesa non produce elementi contrari mediante i mezzi di prova a sua disposizione.
  • Per impugnare efficacemente una identificazione video la difesa deve chiedere sequestri, perizie tecniche e comparazioni formali, nonché proporre testimoni o prove alternative che mettano in dubbio la corrispondenza tra immagine e imputato.
  • Le doglianze generiche sulla quantificazione del danno patrimoniale o sulla capacità economica della vittima richiedono documentazione probatoria: la mancata produzione in primo grado può rendere la censura inammissibile in cassazione.
  • La quantificazione della pena e la valutazione delle attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito; la Cassazione interviene solo per vizi logico-giuridici gravi o mancanze di motivazione specifica.

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