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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30142/2024 del 22/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di equa riparazione per la durata non ragionevole di un precedente processo di equa riparazione, a sua volta seguito da attività esecutiva e da giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo. I ricorrenti avevano ottenuto, nel giudizio presupposto, una liquidazione di euro 6.500 ciascuno; poiché il pagamento non era stato spontaneamente eseguito, erano state avviate procedure esecutive e poi un giudizio di ottemperanza, nel quale era intervenuto anche un reclamo contro l’inerzia del commissario ad acta. Il nuovo ricorso ex legge Pinto era stato depositato il 17 giugno 2022. La Corte d’appello lo aveva dichiarato inammissibile per tardività, ritenendo che il termine semestrale decorresse dalla definitività della precedente fase di ottemperanza oppure, comunque, dalla soddisfazione del credito avvenuta con i pagamenti del giugno/luglio 2021. I ricorrenti hanno censurato tale decisione deducendo violazione dell’art. 4 l. n. 89/2001, dell’art. 6 CEDU e degli artt. 111 e 117 Cost., sostenendo che il termine semestrale dovesse decorrere non già dal pagamento, ma dalla definitività dell’ordinanza resa sul reclamo ex art. 114, comma 6, c.p.a. o dalla successiva esecuzione di tale ordinanza da parte del commissario ad acta, così da rendere tempestiva la domanda proposta nel giugno 2022.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la tesi dei ricorrenti e ha affermato che, quando il credito azionato nel processo presupposto viene soddisfatto all’esito del seguito attuativo svolto nelle forme dell’ottemperanza, il procedimento deve considerarsi ultimato quoad effectum con la soddisfazione effettiva della pretesa coattiva. Di conseguenza, il termine semestrale per proporre la domanda di equa riparazione decorre dalla concreta soddisfazione del credito, che nel caso di specie era avvenuta nei mesi di giugno/luglio 2021 con gli ordini amministrativi di pagamento. Poiché il ricorso ex legge Pinto è stato depositato solo il 17 giugno 2022, il termine di decadenza era già spirato. La Corte ha quindi confermato la declaratoria di tardività e ha condannato i ricorrenti alle spese.

Norme richiamate

  • art. 4 l. 24 marzo 2001, n. 89

    termine semestrale di decadenza

    Il termine per proporre la domanda di equa riparazione decorre, nel caso di soddisfacimento del credito all’esito dell’ottemperanza, dal momento in cui la pretesa coattiva viene effettivamente soddisfatta.

  • art. 6 CEDU

    È richiamato come parametro della ragionevole durata del processo, ma la Corte lo usa in coerenza con l’orientamento interno sul momento iniziale del termine di decadenza.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    È invocato dai ricorrenti quale parametro di ragionevole durata e giusto processo, senza che la Corte ne faccia un uso autonomo rispetto alla disciplina dell’art. 4 l. n. 89/2001.

  • art. 117 Cost.

    È richiamato dai ricorrenti in collegamento con la CEDU, ma non conduce a una diversa decorrenza del termine di decadenza.

  • art. 114, comma 6, c.p.a.

    È menzionato nel percorso processuale antecedente, quale reclamo contro gli atti o l’inerzia del commissario ad acta; la Corte esclude che tale passaggio posticipi la decorrenza del termine ex legge Pinto una volta avvenuto il pagamento.

  • art. 87, commi 2 e 3, c.p.a.

    termine dimezzato di tre mesi

    È richiamato solo nella prospettazione dei ricorrenti per sostenere la data di inoppugnabilità dell’ordinanza amministrativa, ma la Corte non lo assume quale dies a quo del termine semestrale Pinto.

Massime di principio

  • Quando il credito oggetto del processo presupposto viene effettivamente soddisfatto nel seguito attuativo o esecutivo, il procedimento deve ritenersi ultimato quoad effectum e da quel momento decorre il termine semestrale per chiedere l’equa riparazione ex legge Pinto.
  • Nei casi di ottemperanza finalizzata al pagamento di una somma, il successivo contenzioso sulla regolarità o sull’inerzia del commissario ad acta non sposta il dies a quo del termine di decadenza, se il creditore è già stato soddisfatto.
  • Ai fini dell’art. 4 l. n. 89/2001, il momento rilevante non è la sola definitività formale del provvedimento che conclude la fase amministrativo-processuale, ma la concreta soddisfazione della pretesa azionata.
  • La decorrenza del termine per la domanda di equa riparazione va individuata in modo coerente con la funzione della tutela indennitaria: una volta ottenuto il bene della vita, non è consentito differire artificialmente il termine mediante la protrazione di passaggi meramente successivi o interlocutori.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteEspropriazione forzata
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaNesso di causalità

Testo integrale

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