Cassazione Civile, Ordinanza n. 25956/2021 del 24/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (privati)
La controversia
I ricorrenti avevano chiesto alla Corte d'appello, ai sensi della L. n. 89 del 2001, l'indennizzo per l'irragionevole durata di un giudizio civile definito con ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo a seguito di accordo transattivo. La domanda era stata proposta il 22 maggio 2017, quindi quando il processo presupposto era ancora pendente. Il consigliere designato aveva però dichiarato inammissibile la domanda ritenendola proposta prima della definitività del provvedimento di estinzione del giudizio presupposto, e la Corte d'appello, in sede di opposizione ex art. 5-ter L. n. 89 del 2001, aveva confermato il rigetto applicando l'art. 307 c.p.c. ratione temporis. Con il ricorso per cassazione, i ricorrenti deducevano violazione e falsa applicazione dell'art. 4 L. n. 89 del 2001, come sostituito dal d.l. n. 83 del 2012 conv. in L. n. 134 del 2012, sostenendo che l'interpretazione seguita dalla Corte territoriale era stata poi dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2018, nella parte in cui non consentiva la proposizione della domanda di equa riparazione in pendenza del procedimento presupposto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha rilevato che la domanda di equa riparazione era stata proposta durante la pendenza del processo presupposto e che, per effetto della sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità dell'art. 4 L. n. 89 del 2001 nella parte in cui subordinava la proponibilità della domanda alla definitività del provvedimento conclusivo del giudizio presupposto, il decreto impugnato non poteva reggere. Ha quindi accolto il ricorso, cassato il decreto della Corte d'appello e rinviato alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, perché svolga gli accertamenti di fatto necessari sulla ragionevole durata del processo presupposto e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4
come sostituito dall'art. 55, comma 1, lett. d), d.l. n. 83 del 2012 conv. in L. n. 134/2012
La disciplina che subordinava la proponibilità della domanda di equa riparazione alla definitività del provvedimento conclusivo del processo presupposto è stata ritenuta non più applicabile dopo la declaratoria di incostituzionalità nella parte in cui escludeva la proponibilità in pendenza del procedimento presupposto.
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 5-ter
Norma richiamata quale base dell'opposizione avverso il decreto del consigliere designato.
ratione temporis applicabile
La Corte d'appello vi aveva fatto riferimento per ritenere corretta la declaratoria di inammissibilità; la Cassazione supera tale impostazione per effetto della sopravvenuta illegittimità costituzionale della disciplina speciale.
Denominazione del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
Richiamato per la definibilità del ricorso in camera di consiglio.
c.p.c., art. 375, comma 1, n. 5
Richiamato in relazione alla trattazione camerale.
Corte cost. n. 88 del 2018
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 L. n. 89 del 2001 nella parte in cui non prevedeva che la domanda di equa riparazione potesse essere proposta in pendenza del procedimento presupposto.
Massime di principio
- In materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la domanda può essere proposta anche quando il procedimento presupposto è ancora pendente, se la disciplina che ne subordinava la proponibilità alla definitività della decisione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima.
- Quando la decisione impugnata si fonda esclusivamente su una norma successivamente caducata dalla Corte costituzionale, la relativa ratio decidendi viene meno e il provvedimento deve essere cassato.
- Il giudice di legittimità, accolto il ricorso sulla questione di diritto, rinvia al giudice di merito gli accertamenti di fatto necessari a verificare i presupposti sostanziali della domanda di equa riparazione e a regolare le spese del giudizio.
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